Pronuncia 112/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, promossi con ordinanze della Corte d'appello di L'Aquila e della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2015 e del 21 gennaio 2016, iscritte rispettivamente ai nn. 17 e 58 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 6 e 12, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice relatore Franco Modugno.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di L'Aquila e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Franco Modugno

Data deposito: Wed May 30 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Reati e pene - Termini di prescrizione per i reati di frana colposa e di naufragio colposo - Termine prescrizionale identico a quello delle corrispondenti fattispecie dolose - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di L'Aquila e dalla Corte di cassazione in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dei reati di frana colposa e di naufragio colposo è raddoppiato. L'equiparazione del termine prescrizionale delle due forme di realizzazione dello stesso delitto - dolosa e colposa - non rappresenta affatto una "anomalia" introdotta dalla legge n. 251 del 2005, che ha riformato l'istituto della prescrizione, in quanto fenomeno già ampiamente noto al sistema anteriore; né, al fine di ritenere che tale fenomeno contrasti con il parametro evocato, giova richiamare la natura sostanziale della prescrizione, poiché a differenziare la fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la pena. Rientra dunque nella discrezionalità del legislatore che in rapporto a determinati delitti colposi - quali anche quelli oggetto dei giudizi principali, in cui si è realizzata l'equiparazione, e non già lo "scavalcamento" del termine di prescrizione della fattispecie colposa a quello della fattispecie dolosa - la "resistenza all'oblio" nella coscienza sociale e la complessità dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. ( P recedenti citati: sentenze n. 265 del 2017, n. 143 del 2014, n. 23 del 2013, n. 324 del 2008, n. 393 del 2006, n. 455 del 1998 e n. 202 del 1971; ordinanze n. 24 del 2017, n. 337 del 1999 e n. 288 del 1999 ).

Parametri costituzionali