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Pronuncia 134/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra G. A. e l'Assemblea regionale siciliana e altro, con ordinanza del 17 febbraio 2017, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione di G. A.; udito nella udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis; udito l'avvocato Diego Vaiano per G. A.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione e all'art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Daria de Pretis

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Ufficio di deputato regionale - Incompatibilità per chi sia stato dichiarato, in via definitiva, contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai consiglieri delle altre Regioni, a quelli delle Province autonome, ai consiglieri di quartiere eletti nella Regione Siciliana, nonché violazione del principio di uguaglianza, del diritto all'elettorato passivo e dei principi fondamentali in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per l'inadeguata ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 Cost. e all'art. 5 dello statuto regionale, degli artt. 10-ter e 10-quater della legge reg. Siciliana n. 29 del 1951, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità con la carica di deputato regionale per colui che sia stato dichiarato in via definitiva contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito. La questione in riferimento all'art. 5 statuto reg. Siciliana è inammissibile per difetto assoluto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, mentre l'art. 122 Cost. è evocato senza dare conto delle ragioni per cui esso sarebbe applicabile in una materia assegnata alla competenza della Regione Siciliana in base al suo statuto speciale. È altresì inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., perché il quadro normativo, assunto a tertium comparationis, sulla cui base il giudice a quo prospetta l'irragionevolezza della denunciata lacuna legislativa, è ricostruito in modo largamente incompleto e erroneo, sulla premessa che il regime di incompatibilità dei consiglieri regionali sia tuttora caratterizzato da una rigida disciplina statale unitaria. Il rimettente non tiene conto dell'evoluzione della disciplina in materia di cause di incompatibilità dei consiglieri regionali originata, per le Regioni ordinarie, dalla revisione dell'art. 122 Cost., né dà adeguatamente conto della produzione legislativa in materia delle Regioni a statuto speciale. Anche il confronto con le disposizioni legislative delle altre autonomie speciali risulta incompleto (oltre che erroneo per quanto riguarda la Sardegna), perché manca ogni riferimento alla normativa dettata da quelle titolari di potestà legislativa primaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2018, n. 27 del 2015, n. 251 e n. 165 del 2014, n. 331 del 2013, n. 288 del 2013, con riferimento ai giudizi in via principale, ma con argomentazioni estensibili ai giudizi incidentali, n. 204 del 2013 e n. 114 del 2013; ordinanze n. 244 del 2017, n. 276 del 2013 e n. 143 del 2010; ordinanze n. 223 del 2003 e n. 383 del 2002 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 10 TER
  • legge della Regione siciliana-Art. 10 QUATER
  • legge della Regione siciliana-Art. 1, comma 4

Parametri costituzionali