Pronuncia 134/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, nel procedimento vertente tra G. A. e l'Assemblea regionale siciliana e altro, con ordinanza del 17 febbraio 2017, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione di G. A.; udito nella udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Daria de Pretis; udito l'avvocato Diego Vaiano per G. A.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-ter e 10-quater della legge della Regione Siciliana 20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana), come introdotti dall'art. 1, comma 4, della legge della Regione Siciliana 5 dicembre 2007, n. 22 (Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali), sollevate dal Tribunale ordinario di Palermo, prima sezione civile, in riferimento agli artt. 3, 51 e 122 della Costituzione e all'art. 5 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Elezioni - Norme della Regione Siciliana - Ufficio di deputato regionale - Incompatibilità per chi sia stato dichiarato, in via definitiva, contabilmente responsabile per fatti compiuti nella qualità di amministratore ovvero di impiegato dell'amministrazione regionale o di enti da essa dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il relativo debito - Omessa previsione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai consiglieri delle altre Regioni, a quelli delle Province autonome, ai consiglieri di quartiere eletti nella Regione Siciliana, nonché violazione del principio di uguaglianza, del diritto all'elettorato passivo e dei principi fondamentali in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 10 TER
- legge della Regione siciliana-Art. 10 QUATER
- legge della Regione siciliana-Art. 1, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 51
- Costituzione-Art. 122
- statuto regione Sicilia-Art. 5