Pronuncia 92/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5, e 133 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce nel procedimento penale a carico di G. R., con ordinanza del 1° dicembre 2015, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018 il Giudice relatore Franco Modugno.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 398, comma 5, e 133 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 3 e 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Lecce con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE
Relatore: Franco Modugno
Data deposito: Fri Apr 27 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Minori - Assunzione della testimonianza di un minore - Riconoscimento e tutela della sua personalità, quale valore di sicuro rilievo costituzionale - Necessario bilanciamento con valori contrapposti, anch'essi di rilievo costituzionale, come quelli del contraddittorio e del diritto di difesa nel processo penale, nonché dalle regole sulla competenza territoriale.
Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione della testimonianza di minorenne - Mancata comparizione dovuta a situazione di disagio del minore che ne compromette il benessere - Possibilità di delegare l'incidente probatorio al giudice delle indagini preliminari nel cui circondario il minore risiede - Omessa previsione - Denunciata violazione degli obblighi convenzionali a tutela del "benessere" del minore - Insussistenza del vizio denunciato - Non fondatezza della questione.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 3
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 4
- legge-Art.