Pronuncia 93/2018

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, promosso dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, sul ricorso proposto da J. Z., con ordinanza del 18 luglio 2016, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione di J. Z.; udito nella udienza pubblica del 20 marzo 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; udito l'avvocato Giulia Perin per J. Z.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Giancarlo Coraggio

Data deposito: Fri Apr 27 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Rilevanza della questione incidentale - Necessità di applicare le norme censurate per decidere, in sede rescindente, sulla ammissibilità della domanda di revocazione - Valutazione non implausibile del rimettente, per ciò solo insindacabile dalla Corte costituzionale - Ininfluenza di aspetti attinenti alla successiva ed eventuale fase rescissoria - Ammissibilità della questione.

È non implausibile, e per ciò solo non sindacabile dalla Corte costituzionale, la valutazione del rimettente che, in punto di rilevanza, affermi di dover fare applicazione dei censurati artt. 395 e 396 cod. proc. civ., al fine di decidere, in sede rescindente, sull'ammissibilità della domanda di revocazione proposta per asserito contrasto della sentenza civile passata in giudicato con una sopravvenuta sentenza definitiva della Corte EDU. La soluzione della questione di costituzionalità influisce concretamente sulla prima valutazione che il rimettente è chiamato a operare circa la riconducibilità del caso di specie ad uno dei motivi revocatori previsti dalla legge; al contrario, non incidono sulla rilevanza gli aspetti estranei al giudizio di ammissibilità della fase rescindente, ivi compresa la verifica dell'effettiva esistenza di un contrasto con la sentenza della Corte EDU, dei suoi esatti termini e della possibilità attuale e delle eventuali modalità per rimuoverlo. ( Precedente citato: sentenza n. 123 del 2017 ).

Procedimento civile - Revocazione (giudizio di) - Casi di revocazione della sentenza - Necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Omessa previsione - Denunciata inosservanza dell'obbligo di riapertura dei processi definiti in violazione di diritti garantiti dalla CEDU - Insussistenza, allo stato, di tale obbligo per i processi non penali (civili e amministrativi) - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'appello di Venezia, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 46, par. 1, CEDU - degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono tra i casi di revocazione quello in cui essa "si renda necessaria per consentire il riesame del merito della sentenza impugnata per la necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo". La giurisprudenza convenzionale tuttora esclude che l'art. 46, par. 1, CEDU ponga un obbligo di riapertura dei processi civili e amministrativi a seguito di sentenze di accertamento della violazione di diritti garantiti dalla Convenzione, lasciando agli Stati contraenti la decisione di provvedere in tal senso, in considerazione della differenza tra processi penali e civili e della necessità, con riferimento a questi ultimi, di tutelare i soggetti, diversi dal ricorrente a Strasburgo e dallo Stato, che, pur avendo preso parte al giudizio interno, non sono parti necessarie del giudizio convenzionale. Data l'importanza del tema dell'esecuzione delle sentenze della Corte EDU anche al di fuori della materia penale, la Corte costituzionale ha auspicato sia un sistematico coinvolgimento dei terzi nel processo convenzionale, sia un intervento del legislatore che permetta di conciliare il diritto di azione delle parti vittoriose a Strasburgo con quello di difesa dei terzi. ( Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2017 e n. 6 del 2018, con riguardo ai suddetti auspici ). Alla Corte EDU spetta la funzione di interprete "eminente" del diritto convenzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 49 del 2015 e n. 348 del 2007 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 46