Pronuncia 93/2018
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, promosso dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, sul ricorso proposto da J. Z., con ordinanza del 18 luglio 2016, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visto l'atto di costituzione di J. Z.; udito nella udienza pubblica del 20 marzo 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio; udito l'avvocato Giulia Perin per J. Z.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE
Relatore: Giancarlo Coraggio
Data deposito: Fri Apr 27 2018 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Rilevanza della questione incidentale - Necessità di applicare le norme censurate per decidere, in sede rescindente, sulla ammissibilità della domanda di revocazione - Valutazione non implausibile del rimettente, per ciò solo insindacabile dalla Corte costituzionale - Ininfluenza di aspetti attinenti alla successiva ed eventuale fase rescissoria - Ammissibilità della questione.
Procedimento civile - Revocazione (giudizio di) - Casi di revocazione della sentenza - Necessità di uniformarsi alle statuizioni vincolanti rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Omessa previsione - Denunciata inosservanza dell'obbligo di riapertura dei processi definiti in violazione di diritti garantiti dalla CEDU - Insussistenza, allo stato, di tale obbligo per i processi non penali (civili e amministrativi) - Non fondatezza della questione.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 46