Pronuncia 139/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Verona, nel procedimento vertente tra G. L. e il Banco Popolare società cooperativa, con ordinanza del 23 gennaio 2018, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2019 il Giudice relatore Giovanni Amoroso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 23 Cost., dal Tribunale ordinario di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito: Thu Jun 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

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Massime

Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sufficiente in ordine alla rilevanza, alla non manifesta infondatezza e all'impossibilità di una interpretazione adeguatrice - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per non aver illustrato i motivi di contrasto della disposizione censurata rispetto ai parametri costituzionali evocati, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Il rimettente ha puntualmente descritto l'oggetto della controversia e motivato in ordine alla ritenuta applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo, ha sufficientemente argomentato il dubbio di non manifesta infondatezza delle questioni, escludendo, infine, con motivazione altrettanto plausibile, la possibilità di un'interpretazione adeguatrice.

Procedimento civile - Disciplina delle spese di lite - Misure di contrasto dell'abuso del processo - Responsabilità aggravata della parte soccombente - Possibile condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte - Denunciata violazione del principio di legalità - Parametro impropriamente evocato - Inammissibilità della questione.

È dichiarata inammissibile, per impropria evocazione del parametro, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che il giudice possa condannare la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una somma equitativamente determinata, a favore della controparte. L'obbligazione di corrispondere la somma prevista dalla disposizione censurata non identifica una sanzione in senso stretto, ma un'attribuzione patrimoniale, istituita per legge, in favore della parte vittoriosa nella controversia civile e a carico della parte soccombente. ( Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2017, n. 69 del 2017, n. 152 del 2016 e n. 83 del 2015 ). Il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., recante la più stringente prescrizione della riserva di legge, che è assoluta, è parametro che riguarda le sanzioni penali, nonché quelle amministrative di natura sostanzialmente punitiva e non già prestazioni personali e patrimoniali imposte per legge, alle quali fa invece riferimento l'art. 23 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2018 e n. 180 del 2018 ).

Parametri costituzionali

Procedimento civile - Disciplina delle spese di lite - Misure di contrasto dell'abuso del processo - Responsabilità aggravata della parte soccombente - Possibile condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Tribunale di Verona, in riferimento all'art. 23 Cost., dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che il giudice possa condannare la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una somma equitativamente determinata, a favore della controparte. La riserva di legge relativa in materia di prestazioni patrimoniali imposte non è violata, in quanto la somma equitativamente determinata ha sufficiente base legale, avendo il legislatore - che ha esercitato la sua discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali, facendo affidamento sulla giurisprudenza per la specificazione del precetto legale - assegnato al giudice, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificarla. La Cassazione, nell'attività maieutica di formazione del diritto vivente, ha infatti ricavato, in via interpretativa, il criterio per cui l'equità - che, lungi dall'essere criterio di misurazione di una grandezza predata ovvero parametro di giudizio alternativo alle regole di diritto o astreinte processuale, costituisce criterio integrativo di una fattispecie legale consistente in una prestazione patrimoniale imposta in base alla legge - richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi, e quindi la somma va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2019 e n. 225 del 2018 ). L'obbligazione prevista dall'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., che si affianca al regime del risarcimento del danno da lite temeraria, ha natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa, in ragione del fatto che l'attribuzione patrimoniale è riconosciuta in favore della controparte, realizzando un assetto non irragionevole. ( Precedente citato: sentenza n. 152 del 2016 ). La riserva di legge, di carattere relativo, prevista dall'art. 23 Cost. non consente di lasciare la determinazione della prestazione imposta all'arbitrio dell'ente impositore, ma solo di accordargli consistenti margini di regolazione delle fattispecie. La fonte primaria non può quindi limitarsi a prevedere una prescrizione normativa "in bianco", genericamente orientata ad un principio-valore, senza una precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, ma deve stabilire sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi. ( Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2017, n. 69 del 2017, n. 83 del 2015, n. 33 del 2012, n. 32 del 2012, n. 22 del 2012 e n. 115 del 2011 ).

Parametri costituzionali