Pronuncia 214/2019
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra il Comune di Fano e altri e la Regione Marche e altri, con ordinanza dell'11 giugno 2018, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visti gli atti di costituzione dei Comuni di Fano e di Mondolfo, della Regione Marche e di Vitali Gabriele, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore del Comitato Pro Marotta Unita; udito nell'udienza pubblica del 2 luglio 2019 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi gli avvocati Maria Alessandra Sandulli e Antonio D'Atena per il Comune di Fano, Stefano Grassi per la Regione Marche, Massimo Luciani per il Comune di Mondolfo e Francesca Santorelli per Vitali Gabriele, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore del Comitato Pro Marotta Unita.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche 23 giugno 2014, n. 15 (Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo. Mutamento delle rispettive circoscrizioni comunali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 133, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Nicolò Zanon
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: LATTANZI
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Riferimento sintetico ma consapevole al parametro evocato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge della Regione Marche-Art.
Parametri costituzionali
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Utilizzo di argomentazioni, seppure singolari, complessivamente adeguate - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge della Regione Marche-Art.
Parametri costituzionali
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Condivisione delle censure proposte da una delle parti del giudizio principale, fatte proprie - Motivazione per relationem - Esclusione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge della Regione Marche-Art.
Thema decidendum - Agevole individuazione del petitum del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- legge della Regione Marche-Art.
Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della Regione Marche - Variazioni territoriali - Distacco della frazione di Marotta dal Comune di Fano e incorporazione nel Comune di Mondolfo - Approvazione con legge della variazione circoscrizionale all'esito del referendum consultivo delle popolazioni interessate ex art. 133, secondo comma, Cost. - Individuazione delle popolazioni interessate - Residenti nella frazione oggetto della proposta di distacco e nelle zone ad essa immediatamente contigue - Denunciata irragionevole esclusione dei residenti negli altri Comuni coinvolti, nonché conseguente violazione della procedura consultiva - Insussistenza - Variabilità del dato "popolazioni interessate" - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- legge della Regione Marche-Art.