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Pronuncia 259/2019

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'atto della Commissione disciplinare medica dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna del 30 novembre 2018 e del silenzio del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute in relazione all'atto di significazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, trasmesso il 27 dicembre 2018, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 29 gennaio-4 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2019, iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visti l'atto di intervento ad opponendum dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna e l'atto di intervento ad adiuvandum di Sergio Venturi, nella qualità di assessore pro tempore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna; udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Vittorio Manes e Giuseppe Caia per la Regione Emilia-Romagna, Giuseppe Caia per Sergio Venturi, nella qualità di assessore pro tempore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna e Alberto Santoli per l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara ammissibile l'intervento in giudizio del dott. Sergio Venturi; 2) dichiara ammissibile l'intervento in giudizio dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna; 3) dichiara che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, adottare, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm, la sanzione della radiazione dall'albo dei medici a carico dell'assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, dott. Sergio Venturi, per aver questi proposto e contribuito a formare la delibera della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 508 (Principi e criteri in ordine alla predisposizione di Linee guida regionali per l'armonizzazione dei protocolli avanzati di impiego di personale infermieristico adottati ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 27 marzo 1992 per lo svolgimento del servizio di emergenza sanitaria territoriale 118) e al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute non provvedere a seguito dell'Atto di significazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, trasmesso in data 27 dicembre 2018; 4) annulla per l'effetto la sanzione disciplinare irrogata con l'atto indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Silvana Sciarra

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: LATTANZI

Massime

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento di soggetto parte nel giudizio disciplinare pendente, avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo provvedimento da cui è sorto il conflitto - Legittimazione - Ammissibilità dell'intervento.

È dichiarato ammissibile l'intervento del dott. Sergio Venturi, assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, nel giudizio per conflitto tra enti sorto a seguito del provvedimento disciplinare adottato a suo carico dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm. Nel caso di specie, l'assessore è parte del giudizio pendente dinanzi alla Commissione centrale di disciplina per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), avente ad oggetto il medesimo provvedimento oggetto del conflitto promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Pertanto, il giudizio costituzionale volto ad accertare se spettasse allo Stato - e, per esso, all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna - adottare il suddetto provvedimento disciplinare, è suscettibile di incidere sul giudizio pendente dinanzi alla CCEPS. Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o resistervi, subendo tale regola l'eccezione relativa all'ipotesi in cui l'interventore sia parte di un giudizio comune, il cui esito la pronuncia della Corte sia suscettibile di condizionare. ( Precedente citato: sentenza n. 107 del 2015 ).

Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, in assenza della costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Legittimazione - Ammissibilità dell'intervento.

È dichiarato ammissibile l'intervento dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, nel giudizio per conflitto tra enti sorto a seguito del provvedimento disciplinare adottato dal medesimo Ordine, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm a carico del dott. Sergio Venturi, assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna. Nessun ostacolo si pone all'intervento in giudizio dell'Ordine, nonostante la mancata costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri quale parte resistente, considerato che esso è espressamente qualificato dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. del C.p.S. n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018, come ente pubblico non economico, dotato di ampia autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale, e per ciò stesso sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute. L'atto posto in essere dal citato Ordine provinciale è pertanto riferibile - ai soli fini del conflitto costituzionale di attribuzione - allo Stato, inteso non come persona giuridica, bensì come sistema ordinamentale complesso e articolato, costituito da organi, con o senza personalità giuridica, ed enti distinti dallo Stato in senso stretto, ma con esso posti in rapporto di strumentalità in vista dell'esercizio, in forme diverse, di tipiche funzioni statali. ( Precedenti citati: sentenze n. 31 del 2006 e n. 72 del 2005 ). Gli ordini professionali sono configurati come enti pubblici ad appartenenza necessaria, la cui istituzione e disciplina risponde all'esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico, la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso, affidando loro il compito di curare la tenuta degli albi, nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi, in vista dell'obiettivo di garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività. Si tratta, in altri termini, di organismi associativi a partecipazione obbligatoria cui il legislatore statale ha affidato poteri, funzioni e prerogative, sottoposti a vigilanza da parte di organi dello Stato-apparato, tutti preordinati alla tutela di pregnanti interessi di rilievo costituzionale - quali, ad esempio, quelli inerenti alla tutela della salute - connessi all'esercizio di attività professionali, caratterizzati da una necessaria dimensione nazionale e pertanto dalla infrazionabilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2019, inerente all'Ordine forense, e n. 405 del 2005 ). Va ricondotta alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali la disciplina di organismi, ausiliari della pubblica amministrazione, perché chiamati a svolgere funzioni pubbliche di tutela di interessi pubblici unitari. Ciò serve a confermare inequivocabilmente l'appartenenza degli stessi al sistema ordinamentale dello Stato. ( Precedente citato: sentenza n. 405 del 2005 ). Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti, promossi dalla Regione nei confronti dello Stato, l'art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, espressamente prevede che il ricorso debba essere notificato anche all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo, di organi dello Stato dotati di autonomia e di soggettività, sì da legittimarli passivamente nel processo. E ciò al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato, da essi adottato, in via autonoma dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri. ( Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2019 e n. 252 del 2013 ). Nella prospettiva dei rapporti con il sistema regionale, il termine Stato è impiegato dall'art. 134 Cost. in una accezione più ampia, quale conglomerato di enti, legati tra loro da precisi vincoli funzionali e di indirizzo, destinati ad esprimere, nel confronto dialettico con il sistema regionale, le esigenze unitarie imposte dai valori supremi tutelati dall'art. 5 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 31 del 2006 ).

Parametri costituzionali

Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Esercizio del potere disciplinare da parte di organo ausiliario dello Stato - Lamentata menomazione delle attribuzioni costituzionali della Regione ricorrente - Sussistenza del tono costituzionale del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezioni preliminari.

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per assenza del tono costituzionale del conflitto, e in particolare per l'assenza di alcuna attitudine lesiva delle attribuzioni regionali, né alcun interesse concreto e attuale della Regione ad agire in giudizio - del ricorso per conflitto di attribuzione fra enti promosso dalla Regione Emilia-Romagna, sorto a seguito del provvedimento disciplinare a carico del dott. Sergio Venturi, assessore regionale, adottato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm. La Regione ricorrente contesta non già le modalità di esercizio del potere disciplinare dell'Ordine, ma l'esistenza stessa di tale potere, con riferimento alla condotta politico-amministrativa dell'assessore regionale medico, e afferma che la lesione delle prerogative di quest'ultimo (facoltà di proposta e di voto), derivante dall'esercizio "abusivo" del potere disciplinare, si risolve nella lesione delle competenze della Giunta stessa, in ragione del rapporto di immedesimazione organica fra assessori e Giunta, e quindi della Regione. Risulta così evidente non solo l'interesse a ricorrere della Regione, al fine di ripristinare l'integrità della sfera di attribuzioni costituzionali che si assumono menomate, ma anche l'attualità della lesione, derivante dall'atto impugnato, la cui adozione determinerebbe di per sé la lesione dell'autonomia amministrativa regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 265 del 2003 ). La pendenza di un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale avente come oggetto il medesimo atto impugnato in sede di conflitto di attribuzione fra enti non comporta l'inammissibilità del conflitto, ove ne sussista il tono costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 57 del 2019 ). La figura dei conflitti di attribuzione non si restringe alla sola ipotesi di contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi per sé, ma si estende a comprendere ogni ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2014 e n. 110 del 1970 ). Per conferire tono costituzionale a un conflitto serve essenzialmente prospettare l'esercizio effettivo di un potere, non avente base legale, in concreto incidente sulle prerogative costituzionali della ricorrente. ( Precedenti citati: sentenze n. 260 del 2016 e n. 104 del 2016 ).

Professioni - Azione disciplinare, avviata dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, nei confronti dell'assessore regionale alle politiche per la salute, medico iscritto all'albo, in relazione alla proposta, formazione e adozione di delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna - Conseguente provvedimento sanzionatorio - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - Invasione, da parte di un organo sussidiario dello Stato, della sfera di autonomia costituzionalmente attribuita alla Regione in materia di tutela della salute - Non spettanza del potere sanzionatorio nei confronti di un componente della Giunta regionale - Annullamento nell'atto conclusivo del procedimento disciplinare.

È dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, adottare, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm, la sanzione della radiazione dall'albo dei medici a carico dell'assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, dott. Sergio Venturi, per aver questi proposto e contribuito a formare la delibera della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 508, e al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute non provvedere a seguito dell'Atto di significazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, trasmesso in data 27 dicembre 2018; ed è annullata, per l'effetto, la sanzione disciplinare irrogata. L'Ordine professionale, adottando la citata sanzione, per avere l'assessore proposto e contribuito ad approvare la delibera con cui è stato autorizzato l'impiego di personale infermieristico specializzato nell'assistenza sanitaria in emergenza, ha leso le competenze regionali nella materia della tutela della salute, e, in specie, dell'organizzazione dei servizi sanitari di emergenza. Esso ha agito in carenza di potere, poiché ha sanzionato un proprio iscritto per atti compiuti da quest'ultimo non nell'esercizio della professione di medico, ma nell'esercizio di una funzione pubblica, in qualità di assessore regionale, interferendo illegittimamente con l'esercizio delle sue prerogative - tra le quali rientra la facoltà di proporre e di concorrere a formare e deliberare gli atti dell'organo collegiale di appartenenza - e con le attribuzioni costituzionali della Regione in materia di organizzazione sanitaria. Il rapporto di immedesimazione organica tra l'assessore e la Giunta regionale, infatti, fa sì che la lesione delle attribuzioni del primo si traduce nella lesione delle attribuzioni, nella medesima materia, della seconda di cui è parte e, conseguentemente, della Regione. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2019, n. 54 del 2015, n. 371 del 2008 e n. 105 del 2007 ). Sebbene gli ordini delle professioni sanitarie, e fra questi l'Ordine dei medici, siano investiti di funzioni di interesse pubblico dal d.lgs. C.p.S. n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4 della legge n. 3 del 2018, fra cui un potere disciplinare, per assicurare il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione, il legislatore ne ha delimitato il potere sanzionatorio che, se non ristretto entro confini ben precisi, potrebbe irragionevolmente invadere la sfera dei diritti dei singoli destinatari delle sanzioni.