Pronuncia 120/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter (recte: dell'art. 3, comma 4-ter) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), come introdotto dall'art. 1, comma 78, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», promosso dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna nel procedimento vertente tra l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Parma e N. B. e altri, con ordinanza del 1° febbraio 2019, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito il Giudice relatore Luca Antonini nella camera di consiglio del 6 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a); deliberato nella camera di consiglio del 6 maggio 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), come introdotto dall'art. 1, comma 78, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 29 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Luca Antonini
Data deposito: Tue Jun 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CARTABIA
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Soluzione non eccedente i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 4
- legge-Art. 1, comma 78
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento additivo - Carattere discrezionale delle norme censurate - Preclusione a un intervento della Corte costituzionale - Esclusione - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 4
- legge-Art. 1, comma 78
Imposte e tasse - Imposta sulle successioni e donazioni - Esenzione per i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni - Inclusione, tra i beneficiari, del coniuge - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di tutela della famiglia - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 3, comma 4
- legge-Art. 1, comma 78