Pronuncia 253/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Mario Rosario MORELLI; Giudici : Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 702-ter, comma 2, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Termini Imerese, nel procedimento vertente tra A. C. e altro e C. C., con ordinanza del 19 ottobre 2019, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di costituzione di C. C., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 4 novembre 2020 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi l'avvocato Luigi La Placa per C. C. e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; deliberato nella camera di consiglio del 4 novembre 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2020. F.to: Mario Rosario MORELLI, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito: Thu Nov 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: MORELLI

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Massime

Rilevanza della questione incidentale - Norma pregiudiziale per la promozione di domanda riconvenzionale nel giudizio a quo - Sussistenza.

Sussistono le condizioni di ammissibilità delle questioni sollevate nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 702- ter , secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. Sul piano della rilevanza, i ricorrenti del giudizio a quo hanno proposto nelle forme del procedimento sommario di cognizione una domanda (nel caso di specie: rilascio dell'immobile loro spettante in qualità di eredi) contro la quale il convenuto ha promosso domanda riconvenzionale, la quale tuttavia, secondo la norma censurata, dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Impossibilità, quando il dettato letterale univoco non si presta ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

L'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale. (Nel caso di specie, l'art. 702- ter , secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ. non si presta ad una interpretazione costituzionalmente orientata, perché, nel contesto della disciplina del procedimento sommario, la sua formulazione letterale non consente di enucleare, in via interpretativa, alcuna distinzione o eccezione). (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 82 del 2017, n. 36 del 2016 e n. 232 del 2013 ).

Procedimento civile - Procedimento sommario di cognizione - Domanda riconvenzionale devoluta alla decisione del tribunale in composizione collegiale - Inammissibilità, anche quando pregiudicante rispetto alla domanda principale - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 702- ter , secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ. La norma censurata dal Tribunale di Termini Imerese, nel prevedere, a prescindere dal tipo di connessione sussistente tra la causa riconvenzionale e quella principale, la declaratoria di inammissibilità della prima, ove demandata alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, pone una conseguenza sproporzionata e irragionevole rispetto alla pur legittima finalità della ragionevole durata del processo. Infatti, in caso di connessione per pregiudizialità necessaria, risultano ineluttabili gli inconvenienti della trattazione separata della causa pregiudicata, con procedimento sommario, e della causa pregiudicante, con procedimento ordinario, fino, talora, all'estremo del conflitto di giudicati. È inoltre distonica, specie nell'assetto normativo successivo all'emanazione dell'art. 183- bis cod. proc. civ. - nel quale è demandata al giudice adito la valutazione ultima circa il rito, ordinario o sommario, più adeguato per la trattazione della causa - una disposizione come quella censurata che, di contro, tale facoltà esclude. La preclusione assoluta del simultaneus processus risulta inoltre lesiva anche della tutela giurisdizionale del convenuto allorché si tratti di connessione per pregiudizialità necessaria. Per una scelta rimessa al solo attore, infatti, il convenuto vede inesorabilmente dichiarata inammissibile la propria domanda, che, invece, ove trattata congiuntamente nel simultaneus processus , avrebbe potuto determinare un esito differente della lite. ( Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2019 e n. 241 del 2017, n. 77 del 2007, n. 142 del 1970, n. 130 del 1963 e n. 29 del 1958 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità e il controllo di costituzionalità debba limitarsi a riscontrare se sia stato, o no, superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, deve comunque essere verificato, in tale valutazione, che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi proprio attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi scelti dal legislatore nella sua discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità perseguite, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2011 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, non sussiste un diritto costituzionalmente tutelato della parte al processo simultaneo, in quanto, nell'ambito della discrezionalità conformativa del legislatore, esso è la risultante di regole processuali finalizzate, laddove possibile, a realizzare un'economia dei giudizi e a prevenire il conflitto tra giudicati, ma la sua inattuabilità non lede, in linea di principio, il diritto di azione, né quello di difesa, se la pretesa sostanziale dell'interessato può essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2020, n. 451 del 1997, n. 295 del 1995; ordinanze n. 215 del 2005, n. 124 del 2005, n. 251 del 2003, n. 398 del 2000, n. 18 del 1999 e n. 308 del 1991 ).