Pronuncia 227/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale), dell'art. 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), e dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel procedimento vertente tra P. C. e altri e Laore Sardegna e altri, con ordinanza del 21 dicembre 2020, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; udito nell'udienza pubblica del 5 ottobre 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; udito l'avvocato Mattia Pani per la Regione autonoma Sardegna, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 20 dicembre 2018, n. 47 (Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese), nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2020, n. 34 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici), limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma»; 3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 22 dicembre 2016, n. 37 (Norme per il superamento del precariato nel sistema Regione e altre disposizioni in materia di personale) e dell'art. 9 della legge della Regione Sardegna 18 giugno 2018, n. 21 (Misure urgenti per il reclutamento di personale nel sistema Regione. Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998, alla legge regionale n. 13 del 2006, alla legge regionale n. 36 del 2013 e alla legge regionale n. 37 del 2016), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giulio Prosperetti

Data deposito: Thu Dec 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale precario - Norme della Regione autonoma Sardegna - Rinnovo o proroga dei contratti di lavoro a termine, fino alla conclusione della stabilizzazione - Denunciata violazione dei principi del concorso pubblico e del buon andamento dell'amministrazione - Difetto assoluto di motivazione - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 131010).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluto difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Sardegna in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. - degli artt. 4 della legge reg. Sardegna n. 37 del 2016 e 9 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, che stabiliscono il rinnovo o la proroga, fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, poi prorogato al 2020), dei contratti di lavoro a termine di dipendenti pubblici dell'amministrazione regionale. Dette norme, volte al fine del superamento del precariato nella pubblica amministrazione, risultano estranee alla questione sorta nel giudizio principale.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 4
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 9

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens modificativo della norma censurata - Applicazione del principio tempus regit actum - Perdurante rilevanza della questione avente ad oggetto un atto amministrativo adottato sulla base della disposizione modificata - Possibile restituzione degli atti al rimettente - Esclusione. (Classif. 111011).

Ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la sua legittimità deve essere comunque esaminata, in virtù del principio tempus regit actum , con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, senza necessità di restituire gli atti al rimettente. ( Precedenti: S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304 ).

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Cessazione della materia del contendere - Ambito di applicazione dell'istituto - Giudizio incidentale - Esclusione. (Classif. 111011).

Lo ius superveniens in un giudizio incidentale non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto detta conseguenza si può determinare solo nei casi di un giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ricorso in via principale.

Impiego pubblico - Concorso pubblico - Principio generale per le assunzioni a tempo indeterminato - Eccezionalità delle possibili deroghe - Conseguente illegittimità costituzionale, per violazione dei principi del concorso pubblico e del buon andamento dell'amministrazione, delle disposizioni in contrasto (nel caso di specie: norme della Regione autonoma Sardegna per il reinquadramento del personale dell'Associazione regionale allevatori ARAS, ente di diritto privato, nell'Agenzia LAORE Sardegna, mediante prove selettive concorsuali per soli titoli con riserva integrale dei posti e mantenimento dell'anzianità pregressa maturata). (Classif. 131004).

La necessità del concorso pubblico - forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche - per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l'accesso alle funzioni pubbliche, in base all'art. 51 Cost. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle e, comunque, sempre che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico. ( Precedenti: S. 40/2018 - mass.40304; S. 110/2017 -mass. 40017; S. 7/2015 - mass. 38220; S. 134/2014 - mass. 37940; S. 225/2010 - mass. 34771 ). Il generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell'organico di un soggetto pubblico regionale non può essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico e un privilegio indebito per i soggetti beneficiari, in violazione dell'art. 97 Cost. e, di conseguenza, degli artt. 3 e 51 Cost. ( Precedente: S.167/2013 - mass. 37186 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009 e l'art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 47 del 2018, nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lett. a , della legge reg. Sardegna n. 34 del 2020, limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l'attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma». Dette disposizioni - vincolando l'amministrazione a bandire una procedura che si risolve in una riserva integrale dei posti messi a concorso a favore dei dipendenti di un ente privato, l'ARAS, per i quali viene prevista l'entrata in servizio nella pubblica amministrazione con la sola valutazione dei titoli e con l'anzianità pregressa già maturata presso il precedente datore di lavoro privato - non soddisfano le condizioni che possono, in alcuni limitati casi, giustificare la deroga al principio del pubblico concorso. Precedenti: S. 227/2013 - mass. 37337; S. 62/2012 - mass. 36159; S. 190/2005 - mass. 29391 ).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 40
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1, comma 2