Pronuncia 232/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis del codice penale, nella versione precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), promosso dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, nel procedimento penale a carico di A. R., con ordinanza del 30 dicembre 2020, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di A. R., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 2021 il Giudice relatore Nicolò Zanon; uditi l'avvocato Jacopo Barzellotti per A. R. e l'avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis del codice penale, nel testo anteriore alle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Nicolò ZANON, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Nicolò Zanon

Data deposito: Thu Dec 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Reati e pene - In genere - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Pene accessorie - Interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione - Denunciata violazione dei principi di personalità della responsabilità penale, di proporzionalità della pena e di finalità rieducativa - Inadeguata argomentazione delle censure - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 210001).

Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata argomentazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. sesta pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 317- bis cod. pen., nel testo anteriore alle modifiche recate dall'art. 1, comma 1, lett. m ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di cui all'art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione. Il giudice a quo ha omesso di pronunciarsi su aspetti decisivi che condizionano ogni valutazione sul carattere asseritamente indefettibile dell'applicazione della citata pena accessoria, mentre avrebbe dovuto considerare il possibile venir meno, nell'ambito del patteggiamento, del censurato automatismo, perché condizionante ogni valutazione sulla rigidità complessiva del meccanismo sanzionatorio; tale lacuna - che condiziona anche la valutazione sulla doglianza relativa al carattere fisso e perpetuo della stessa pena interdittiva - compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza della questione. ( Precedenti: S. 194/2021 - mass. 44214; S. 61/2021 - mass. 43765; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 150/2019 - mass. 41415; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 136/2018 - mass. 41368; O. 30/2018 - mass. 39836; O. 88/2017 - mass. 39450 ).

Norme citate