Pronuncia 41/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli da 62 a 72 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, promossi dalla Corte di cassazione con due ordinanze del 9 dicembre 2019, iscritte, rispettivamente, ai numeri 84 e 96 del registro ordinanze 2020 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 28 e 34, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visti gli atti di costituzione di Daniele Vetrano, di Ernesta D'Alessio e Giuliana D'Alessio, in proprio e nella qualità di eredi di Paolina Orlandi, e della UnipolSai Assicurazioni spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e, quelli fuori termine, di Ambruosi Paola e altri; udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 2021 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Carlo Testa per Daniele Vetrano, e per Ernesta D'Alessio e Giuliana D'Alessio, in proprio e nella qualità di eredi di Paolina Orlandi, Giovanni Gori per la UnipolSai Assicurazioni spa e l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del Consiglio dei ministri, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; deliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Deposito di atto denominato "intervento/opinioni" - Sua qualificazione quale opinione degli amici curiae - Tardività del deposito - Inammissibilità dell'opinione.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 62
- decreto-legge-Art. 63
- decreto-legge-Art. 64
- decreto-legge-Art. 65
- decreto-legge-Art. 66
- decreto-legge-Art. 67
- decreto-legge-Art. 68
- decreto-legge-Art. 69
- decreto-legge-Art. 70
- decreto-legge-Art. 71
- decreto-legge-Art. 72
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4
Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione incidentale - Disposizioni condizionanti la rituale costituzione del giudice delle pronunce impugnate nei giudizi a quibus - Diffusa argomentazione dei rimettenti - Sussistenza - Ammissibilità delle questioni.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 62
- decreto-legge-Art. 63
- decreto-legge-Art. 64
- decreto-legge-Art. 65
- decreto-legge-Art. 66
- decreto-legge-Art. 67
- decreto-legge-Art. 68
- decreto-legge-Art. 69
- decreto-legge-Art. 70
- decreto-legge-Art. 71
- decreto-legge-Art. 72
- legge-Art.
Ordinamento giudiziario - Giudici onorari - Conferimento dello status di componenti dei collegi delle corti d'appello (c.d. giudici ausiliari) - Applicazione della riforma fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del d.lgs. n. 116 del 2017 (31 ottobre 2025) - Omessa previsione - Violazione della limitazione dell'accesso dei magistrati onorari alle sole funzioni attribuite a giudici singoli - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 62
- decreto-legge-Art. 63
- decreto-legge-Art. 64
- decreto-legge-Art. 65
- decreto-legge-Art. 66
- decreto-legge-Art. 67
- decreto-legge-Art. 68
- decreto-legge-Art. 69
- decreto-legge-Art. 70
- decreto-legge-Art. 71
- decreto-legge-Art. 72
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento a uno dei parametri evocati - Assorbimento delle questioni riferite ad altro parametro.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 62
- decreto-legge-Art. 63
- decreto-legge-Art. 64
- decreto-legge-Art. 65
- decreto-legge-Art. 66
- decreto-legge-Art. 67
- decreto-legge-Art. 68
- decreto-legge-Art. 69
- decreto-legge-Art. 70
- decreto-legge-Art. 71
- decreto-legge-Art. 72
- legge-Art.