Pronuncia 89/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, numero 4), del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dal Tribunale ordinario di Cosenza, nel procedimento vertente tra A. T. e F. S., con ordinanza del 6 febbraio 2020, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2020. Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 25 marzo 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, numero 4), del codice di procedura civile e 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito: Wed May 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

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Massime

Interpretazione della norma censurata - Interpretazione adeguatrice - Plausibile esclusione da parte del rimettente - Condizioni.

In ordine all'impossibilità di pervenire ad un'interpretazione adeguatrice, è sufficiente che il rimettente abbia plausibilmente escluso tale possibilità, anche solo perché improbabile o difficile, perché la questione debba essere scrutinata nel merito. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2020, n. 168 del 2020 e n. 42 del 2017 ).

Procedimento civile - Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato - Ordinanza a contenuto decisorio basata su errore di fatto - Possibile revocazione - Asserita esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di agire e difendersi in giudizio - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Cosenza in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 395, n. 4), cod. proc. civ. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. Le norme censurate vanno intrepretate in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati parametri costituzionali, nel senso che la revocazione per errore di fatto può essere esperita contro ogni atto giurisdizionale riconducibile nel paradigma del provvedimento decisorio, e quindi anche, come nel caso in esame, contro l'ordinanza collegiale conclusiva del procedimento di liquidazione dei compensi del difensore viziata da errore di fatto, consistito nel ritenere non prodotto in giudizio un documento decisivo. Il mutato assetto ordinamentale, delineatosi in conseguenza delle riforme del processo civile dell'ultimo ventennio e dell'evoluzione del modo in cui la giurisprudenza ricostruisce il rapporto tra forma e funzione dei provvedimenti giurisdizionali, consente, infatti, di offrire, attraverso una lettura sistematica dell'art. 395 cod. proc. civ., un'interpretazione costituzionalmente orientata che postula l'individuazione di una nozione sostanziale di atto giurisdizionale decisorio, nella quale possano essere ricompresi tutti i provvedimenti che, pur non estrinsecandosi nella forma della sentenza, siano ad essa equiparabili sotto il profilo contenutistico ed effettuale. Nella direzione di siffatta interpretazione spinge, altresì, la elaborazione, da parte della giurisprudenza di legittimità, della nozione di sentenza "in senso sostanziale" ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., i cui caratteri sono la decisorietà e la definitività, intese rispettivamente come idoneità del provvedimento a dirimere una lite tra parti contrapposte, decidendo su diritti o status , e come attitudine al giudicato. ( Precedenti citati: sentenze n. 121 del 2020, n. 34 del 2019, n. 192 del 1995, n. 51 del 1995, n. 36 del 1991, n. 558 del 1989 e n. 17 del 1986 ). La nozione di errore di fatto [ai fini dell'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.] va circoscritta all'errore meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa dell'organo giudicante. ( Precedente citato: sentenza n. 36 del 1991 ). La revocazione assurge a strumento di tutela primario del principio costituzionale del giusto processo tutte le volte che l'attendibilità dell'enunciazione giudiziale dei fatti dedotti a fondamento della domanda di tutela giurisdizionale sia deviata dall'errore di fatto, tale che derivino per la parte conseguenze pregiudizievoli sul piano dell'effettivo soddisfacimento di specifici bisogni di tutela. Il processo sommario, disciplinato dagli artt. 702- bis e seguenti cod. proc. civ., è un giudizio a cognizione piena, dovendo riferirsi la sua denominazione, piuttosto, alla destrutturazione formale del procedimento. Esso pertanto si conclude con un provvedimento che, sebbene rivesta la forma dell'ordinanza, è idoneo al giudicato sostanziale. ( Precedente citato: sentenze n. 253 del 2020 e n. 10 del 2013 ).

Norme citate