Pronuncia 89/2021
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, numero 4), del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promosso dal Tribunale ordinario di Cosenza, nel procedimento vertente tra A. T. e F. S., con ordinanza del 6 febbraio 2020, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2020. Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 25 marzo 2021.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, numero 4), del codice di procedura civile e 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cosenza, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito: Wed May 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione adeguatrice - Plausibile esclusione da parte del rimettente - Condizioni.
Procedimento civile - Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato - Ordinanza a contenuto decisorio basata su errore di fatto - Possibile revocazione - Asserita esclusione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento e violazione del diritto di agire e difendersi in giudizio - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 395 N. 4
- decreto legislativo-Art. 14