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Pronuncia 96/2021

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), poi convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha modificato l'art. 83, comma 12-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, promosso dal Tribunale ordinario di Spoleto nel procedimento penale a carico di G. C., con ordinanza del 21 maggio 2020, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2021 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 15 aprile 2021.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, che ha modificato l'art. 83, comma 12-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 70 e 77 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2021. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2021. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORAGGIO

Massime

Processo penale - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Svolgimento delle udienze penali con collegamento telematico a distanza - Esclusione, mediante decreto-legge, dell'accesso da remoto, salvo consenso delle parti, per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e per quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti - Denunciata violazione della funzione legislativa esercitata dalle Camere e dei presupposti di necessità e di urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Spoleto in riferimento agli artt. 70 e 77 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. d ), del d.l. n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 70 del 2020, nella parte in cui, introducendo l'ultimo periodo nel comma 12- bis dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 2020, ha stabilito che, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 luglio 2020, «la modalità ordinaria di partecipazione all'udienza penale fosse quella "in presenza"». All'atto della rimessione, il giudice a quo non poteva più fare applicazione della disposizione censurata - che, nel ripristinare la regola generale delle udienze penali in presenza, prevedeva la possibilità per le parti di esprimere il consenso per l'udienza da remoto al fine di ridurre la diffusione del contagio da COVID-19 - in quanto non ha assolto per tempo, ovvero, come si ricava da ragioni di ordine sistematico e da una lettura costituzionalmente orientata, prima dell'udienza nel corso della quale le questioni sono state sollevate, all'obbligo di interpello previsto dal citato art. 83, comma 12- bis, così consumando qualsiasi suo potere al riguardo. ( Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016; ordinanze n. 214 del 2018 e n. 35 del 1998 ). La garanzia del diritto di difesa richiede che le parti, e in particolare l'imputato, debbano essere informate con ragionevole anticipo della data, dell'ora e delle modalità di svolgimento dell'udienza, così da esprimere il loro eventuale consenso alla partecipazione alla medesima udienza da remoto.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • decreto-legge-Art. 83, comma 12
  • legge-Art.
  • legge-Art.