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Pronuncia 100/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, lettera b, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra A. D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R. P., e il Ministero della difesa e altri, con ordinanza del 22 giugno 2020, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di A. D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R. P., e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi gli avvocati Grazia Maria Mantelli per A. D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R. P., Antonella Patteri per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 30, commi primo e terzo, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Previdenza - In genere - Prestazioni ai superstiti - Pensione indiretta (o di reversibilità) - Natura - Retribuzione differita - Legame solidaristico tra dante causa e i suoi familiari - Irrilevanza, a tal fine, delle condizioni soggettive dei figli. (Classif. 190001).

La pensione indiretta mutua la natura di retribuzione differita dalle proprie connotazioni previdenziali. ( Precedente: S. 174/2016 - mass. 38979 ). L'istituto della pensione di reversibilità (o della pensione indiretta) è volta a preservare il vincolo di solidarietà che lega il dante causa ai suoi familiari, proiettandone la forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, obiettivo riferito in egual misura sia al figlio nato nel matrimonio, sia a quello nato fuori del matrimonio, senza che rilevino le condizioni soggettive del figlio, ossia il fatto che egli possa contare, o meno, sull'altro genitore ancora in vita o su qualsiasi altra provvidenza. ( Precedenti: S. 174/2016 - mass. 38979; S. 419/1999 - mass. 25020; S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552 ).

Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Tutela - Adozione di una sentenza additiva - Condizione - Possibile introduzione di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate. (Classif. 081001).

Ai fini di assicurare una tutela effettiva a diritti fondamentali, è possibile adottare una sentenza additiva volta a introdurre una soluzione costituzionalmente adeguata, ispirata alla ratio sottesa ai suddetti interventi. ( Precedenti: S. 62/2022 - mass. 44627; S. 28/2022 - mass. 44616; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 40/2019 - mass. 42186 ).

Previdenza - In genere - Prestazioni ai superstiti - Pensione privilegiata indiretta - Quote percentuali - Attribuzione al figlio minorenne, nato fuori dal matrimonio, di una quota pari a quella spettante nel caso di concorso con il genitore superstite, anziché della maggior quota del 70 per cento spettante al minore orfano di entrambi i genitori - Necessità, nel caso fosse accolta la questione, di rideterminare le quote percentuali spettanti al coniuge superstite e al figlio minorenne - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, e del diritto-dovere dei genitori di provvedere ai figli - Sussistenza di argomenti a sostegno della fondatezza della prima questione - Impossibilità di un intervento ablatorio della Corte costituzionale, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità delle questioni - Necessità di un tempestivo intervento legislativo. (Classif. 190001).

Sono dichiarate inammissibili, in ragione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore circa l'individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, lett. b ), del r.d.l. n. 636 del 1939, conv., con modif., nella legge n. 1272 del 1939, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 218 del 1952, nel testo riformulato dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3 e 30, commi primo e terzo, Cost. La disposizione è censurata innanzitutto nella parte in cui - stabilendo le aliquote percentuali della pensione che spettano in favore dei superstiti - assegna al figlio minorenne nato da due persone non unite da vincolo coniugale l'attribuzione di una quota della pensione privilegiata indiretta identica a quella del figlio che riguardo a tale pensione concorra insieme all'altro suo genitore superstite, anziché della maggior quota del 70% spettante al minore che abbia perduto entrambi i suoi genitori. Essa, inoltre, è ulteriormente censurata perché, laddove la questione fosse accolta, non consente il riparto delle quote della pensione indiretta tra l'ex coniuge, che non è genitore del figlio superstite, e il minore stesso, pari al 70% e al 60%, in modo da ricondurle entro il complessivo limite del 100%, riducendole proporzionalmente. Se sussistono, in astratto, validi argomenti a sostegno della fondatezza della prima questione, vista l'apprezzabile discriminazione tra figli superstiti nati fuori dal matrimonio e figli nati nel matrimonio - perché i primi, oltre alla propria quota del 20%, possono sempre contare, indirettamente, anche su un plus di assistenza derivante dalla quota del 60% che per legge spetta al coniuge superstite suo genitore, cosa esclusa per i secondi - non è invece possibile risolvere mediante una sentenza additiva il problema posto dalla seconda questione. Pur a fronte dell'inadeguatezza del sistema attualmente vigente, infatti, non può chiedersi alla Corte costituzionale una diretta e autonoma rideterminazione delle quote, perché si tratterebbe di un intervento manipolativo. Né è ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata, palesandosi, piuttosto, una pluralità di criteri risolutivi che, in astratto, si possono tutti prospettare come praticabili, per cui la scelta tra di essi, ovvero - in ipotesi - la scelta di un criterio ancora diverso, non può che spettare al legislatore. Tuttavia, va segnalata la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare la lacuna che compromette i valori costituzionali sottesi all'istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare. ( Precedenti: S. 151/2021 - mass. 44081; n. 152/2020 - mass. 42564; S. 248/2014 - mass. 38154; S. 23/2013 - mass. 36919; S. 86/2009 - mass. 33259 ).

Norme citate

  • regio decreto legge-Art. 13, comma 2
  • legge-Art.
  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 22