Pronuncia 100/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, lettera b, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra A. D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R. P., e il Ministero della difesa e altri, con ordinanza del 22 giugno 2020, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione di A. D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R. P., e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi gli avvocati Grazia Maria Mantelli per A. D.V., nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio minore R. P., Antonella Patteri per l'INPS e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 30, commi primo e terzo, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Previdenza - In genere - Prestazioni ai superstiti - Pensione indiretta (o di reversibilità) - Natura - Retribuzione differita - Legame solidaristico tra dante causa e i suoi familiari - Irrilevanza, a tal fine, delle condizioni soggettive dei figli. (Classif. 190001).
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Tutela - Adozione di una sentenza additiva - Condizione - Possibile introduzione di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate. (Classif. 081001).
Previdenza - In genere - Prestazioni ai superstiti - Pensione privilegiata indiretta - Quote percentuali - Attribuzione al figlio minorenne, nato fuori dal matrimonio, di una quota pari a quella spettante nel caso di concorso con il genitore superstite, anziché della maggior quota del 70 per cento spettante al minore orfano di entrambi i genitori - Necessità, nel caso fosse accolta la questione, di rideterminare le quote percentuali spettanti al coniuge superstite e al figlio minorenne - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, e del diritto-dovere dei genitori di provvedere ai figli - Sussistenza di argomenti a sostegno della fondatezza della prima questione - Impossibilità di un intervento ablatorio della Corte costituzionale, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità delle questioni - Necessità di un tempestivo intervento legislativo. (Classif. 190001).
Norme citate
- regio decreto legge-Art. 13, comma 2
- legge-Art.
- legge-Art. 2
- legge-Art. 22