Pronuncia 101/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2752, terzo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione collegiale, nel procedimento vertente tra Scapigliato srl (già Rea Impianti srl unipersonale) e Fallimento della Lonzi Metalli srl, con ordinanza del 16 novembre 2020, iscritta al n. 114 del registro ordinanze del 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; deliberato nella camera di consiglio del 9 marzo 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2752, terzo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione collegiale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2022. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito: Thu Apr 21 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Tributi - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Natura - Finalità extrafiscale (ambientale), in relazione al principio comunitario "chi inquina paga" - Diversità rispetto alle accise, quali imposte indirette sulla produzione, riservate allo Stato. (Classif. 255044)

Il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. "ecotassa"), introdotto dall'art. 3, commi 24-40, della legge n. 549 del 1995, è un'imposta regionale propria derivata con finalità ambientale, in quanto mira a correggere, tassandole, le esternalità negative date dall'incidenza ambientale ritenuta indesiderabile (discariche e rifiuti ivi sversati). La finalità extrafiscale della tutela dell'ambiente si collega al principio comunitario "chi inquina paga", quale criterio di equa allocazione dei costi esterni dell'inquinamento. ( Precedenti: S. 52/2022; S. 82/2021 ). L'accisa di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, a differenza della c.d. ecotassa, è un'imposta indiretta sulla produzione, il cui gettito è riservato allo Stato. ( Precedente: S 115/2010 - mass. 34491 ).

Parametri costituzionali

  • decreto legislativo-Art. 16
  • legge-Art. 24
  • legge-Art. 25
  • legge-Art. 26
  • legge-Art. 27
  • legge-Art. 28
  • legge-Art. 29
  • legge-Art. 30
  • legge-Art. 31
  • legge-Art. 32
  • legge-Art. 33
  • legge-Art. 34
  • legge-Art. 35
  • legge-Art. 36
  • legge-Art. 37
  • legge-Art. 38
  • legge-Art. 39
  • legge-Art. 40

Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Cause legittime di prelazione - Natura e finalità - Creazione di nuovi privilegi - Limiti e condizioni - Necessario rispetto del principio di legalità. (Classif. 192001).

Le cause legittime di prelazione costituiscono eccezioni alla regola generale, enunciata dall'art. 2741 cod. civ., per la quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, accordando preferenza a quei crediti che, in ragione della causa o delle qualità del titolare, esigano una tutela particolare. L'efficienza di un sistema siffatto è garantita dall'equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l'eccezione del regime preferenziale, giacché l'indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalità del trattamento privilegiato. A presidio di tale meccanismo è posto il principio di legalità, in forza del quale solo la legge può incidere, in base ad una nuova valutazione assiologica, sull'ordine di valori espresso dalla regola della par condicio creditorum , selezionando le cause del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresentino la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi. ( Precedente: S. 326/1983 ).

Tributi - In genere - Credito fiscale e credito per rivalsa - Diversità delle cause sottostanti - Conseguente ragionevole differenziazione delle discipline (nel caso di specie, inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma che non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa spettante al gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento, ferma l'opportunità che il legislatore proceda ad una revisione organica della materia in esame). (Classif. 255001).

A differenza del credito fiscale, che rinviene la propria causa in una prestazione patrimoniale posta dall'ordinamento a carico di un soggetto in base ad uno specifico indice di capacità contributiva e destinata a sovvenire a pubbliche spese, quello per rivalsa trova titolo nel potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge al soggetto obbligato all'assolvimento del tributo di recuperarne l'onere economico. ( Precedenti: S. 167/2018 - mass. 40114; S. 89/2018 - mass. 40740; S. 269/2017 - mass. 41949; S. 236/2017 - mass. 42144 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per richiesta di intervento additivo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Livorno in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2752, terzo comma, cod. civ., che non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa spettante, ai sensi dell'art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, al gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti - che abbia versato il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, c.d. "ecotassa" - nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento. La norma censurata non determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto la rivalsa connessa al versamento dell'ecotassa da un lato non è inscrivibile nel genus dei «crediti per le imposte, tasse e tributi» degli enti territoriali di cui all'art. 2752, terzo comma, cod. civ.; dall'altro, non è assimilabile a quella accordata dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 al soggetto obbligato per le accise, assunto a tertium comparationis . Nel ribadire che spetta soltanto al legislatore elevare la causa di un credito a ragione giustificatrice dell'istituzione di un nuovo privilegio va, nondimeno, rilevata l'opportunità di una revisione organica della materia in esame, allo scopo di verificare la congruenza tra i caratteri morfologici e funzionali assegnati alle singole figure di rivalsa e le forme di tutela poste a garanzia del loro efficiente esercizio). ( Precedenti: S. 1/2020 - mass. 41780; S. 113/2004 - mass. 28423; S. 1/1998 - mass. 23678; S. 37/1997 - mass. 23116; S. 40/1996 - mass. 22177; S. 11/1995 - mass. 21247; S. 2/1995 - mass. 21237; S. 84/1992 - mass. 17930; S. 26/1982 - mass. 9317 ).

Parametri costituzionali