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Pronuncia 147/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-16 luglio 2020, depositato in cancelleria il 17 luglio 2020, iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gabriella Gulì per la Regione Siciliana, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022), promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e o), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Angelo Buscema

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Omessa ricostruzione del quadro normativo - Conseguente inammissibilità della questione. (Classif. 113003).

Al vizio di omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento dell'impugnativa consegue l'inammissibilità della questione proposta. ( Precedente: S. 265/2020 - mass. 42987 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE, dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, che prevede la concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020, per le imprese, operanti nella Regione al 28 febbraio 2020, che assumono, non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, dipendenti a tempo indeterminato disoccupati. Il ricorrente, nel dedurre che la citata disposizione integri gli estremi del conferimento di un aiuto di Stato in violazione del TFUE, non prende in esame l'art. 22 della medesima legge regionale, che dispone che gli aiuti alle imprese sono concessi secondo le modalità e i limiti di cui alla disciplina eurounitaria).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 10, comma 14

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 107
  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 108

Regioni (competenza esclusiva statale) - Previdenza sociale - Finalità - Garanzia di un'uniforme tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno - Intervento del legislatore regionale (in particolare: del legislatore siciliano) - Preclusione (in particolare: anche per la competenza concorrente della Regione Siciliana in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato»). (Classif. 216028).

La competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale è attribuita allo Stato, allo scopo di garantire un'uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale che regoli diversamente gli obblighi contributivi del datore di lavoro e che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta. Nemmeno la competenza concorrente in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» demandata alla Regione Siciliana dall'art. 17, lett. f ), dello statuto della Regione Siciliana, implica che quest'ultima possa autonomamente determinare i presupposti dei rapporti previdenziali. ( Precedente: S. 336/1989 - mass. 13020 ).

Parametri costituzionali

Impresa e imprenditore - In genere - Norme della Regione Siciliana - Contributi previdenziali e assistenziali per assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati - Ricorso del Governo - Lamentata invasione delle materie di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «previdenza sociale» - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 132001).

Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g ) ed o ), Cost., dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, che prevede la concessione di contributi, sotto forma di sgravi dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020, per le imprese operanti nella Regione al 28 febbraio 2020 che assumono, non in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi, dipendenti a tempo indeterminato disoccupati. La disposizione impugnata, adottata in via temporanea per far fronte a una situazione di crisi, non esonera dall'assolvimento degli oneri contributivi - depauperando per il relativo ammontare gli introiti dell'ente di spettanza - ma pone questi ultimi a carico della Regione, come confermato alla stregua dell'interpretazione sistematica della disposizione e dai lavori preparatori. ( Precedenti: S. 143/2020 - mass. 43406; S. 107/2018; S. 127/2017 - mass. 41585; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 32/2012 - mass. 36099 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 10, comma 14