Pronuncia 147/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-16 luglio 2020, depositato in cancelleria il 17 luglio 2020, iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gabriella Gulì per la Regione Siciliana, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 14, della legge della Regione Siciliana 12 maggio 2020, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2020-2022), promossa, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 14, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e o), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Angelo Buscema
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Omessa ricostruzione del quadro normativo - Conseguente inammissibilità della questione. (Classif. 113003).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 10, comma 14
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 107
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-Art. 108
Regioni (competenza esclusiva statale) - Previdenza sociale - Finalità - Garanzia di un'uniforme tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno - Intervento del legislatore regionale (in particolare: del legislatore siciliano) - Preclusione (in particolare: anche per la competenza concorrente della Regione Siciliana in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato»). (Classif. 216028).
Parametri costituzionali
- statuto regione Sicilia-Art. 17
- Costituzione-Art. 38
- Costituzione-Art. 38
Impresa e imprenditore - In genere - Norme della Regione Siciliana - Contributi previdenziali e assistenziali per assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati - Ricorso del Governo - Lamentata invasione delle materie di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «previdenza sociale» - Erroneità del presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 132001).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 10, comma 14