Pronuncia 149/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Verona, sezione penale, nel procedimento penale a carico di P. O. con ordinanza del 17 giugno 2021, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di P. O., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; uditi gli avvocati Vittorio Manes e Claudio Avesani per P. O. e l'avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174-bis della medesima legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito: Thu Jun 16 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

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Massime

Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Disposizioni aventi effetto diretto - Eventuale contrasto con norme interne - Concorso di strumenti di tutela - Disapplicazione delle disposizioni nazionali da parte del giudice comune - Spettanza alla Corte costituzionale di dichiararne, con effetti erga omnes, l'illegittimità costituzionale - Ratio - Necessità, in particolare nella materia penale, di assicurare l'uniforme tutela dei diritti nell'ordinamento. (Classif. 258002).

L'eventuale effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri dei diritti riconosciuti dalla CDFUE (e delle norme di diritto derivato attuative di tali diritti) non rende inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che denuncino il contrasto tra una disposizione di legge nazionale e quei medesimi diritti, i quali intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione italiana. Questioni siffatte, una volta sollevate, debbono invece essere scrutinate nel merito dalla Corte costituzionale, cui unicamente spetta il compito di dichiarare, con effetti erga omnes , l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che risultassero contrarie alla Carta, in forza degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. ( Precedenti: S. 54/2022; S. 182/2021 - mass. 44098, mass. 44099; S. 49/2021; S. 11/2020 - mass. 42451; S. 63/2019 - mass. 42611; S. 20/2019 - mass. 42459; S. 269/2017 - mass. 41945; O. 182/2020 - mass. 43382; O. 117/2019 - mass. 42633). Il sindacato accentrato di costituzionalità, non si sostituisce, ma si aggiunge a quello rappresentato dalla disapplicazione nel singolo caso concreto, da parte del giudice comune, della disposizione contraria a una norma della CDFUE avente effetto diretto, in un'ottica di arricchimento degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali che, per definizione, esclude ogni preclusione, e che vede tanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale impegnati a dare attuazione al diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze. ( Precedenti: S. 67/2022 - mass. 44764; S. 20/2019 - mass. 42459 ). In una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta legalità, la dichiarazione di illegittimità costituzionale assicura - rispetto alla disapplicazione, totale o parziale, delle disposizioni sanzionatorie da parte del singolo giudice - una tutela dei diritti (nella specie, al ne bis in idem ) certa e uniforme nell'intero ordinamento. ( Precedenti: S. 98/2021 - mass. 43904; S. 115/2018 - mass. 41256, mass. 41257; S. 109/2017 - mass. 40540; O. 24/2017 - mass. 39721).

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio - Interpretazione del dispositivo dell'ordinanza di rimessione alla luce della motivazione. (Classif. 111007).

L'oggetto del giudizio costituzionale deve essere individuato interpretando il dispositivo dell'ordinanza di rimessione alla luce della sua motivazione. ( Precedente: S. 33/2019 - mass. 42326 ).

Processo penale - Ne bis in idem - Diritto fondamentale della persona - Finalità e contenuto della garanzia, anche convenzionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., laddove non prevede il proscioglimento o il non luogo a procedere per l'imputato già condannato, in relazione agli stessi fatti riguardanti le violazioni del diritto d'autore, a sanzione amministrativa di natura punitiva; invito al legislatore per un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio). (Classif. 199016).

Il diritto al ne bis in idem trova riconoscimento, a livello interno, negli artt. 24 e 111 Cost. e, a livello internazionale, negli artt. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE. ( Precedente: S. 200/16 - mass. 39029 ). La garanzia convenzionale del ne bis in idem mira a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto, a prescindere dall'esito del primo. La ratio primaria della garanzia - declinata quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Il ne bis in idem non si oppone, invece, alla possibilità che l'imputato sia sottoposto, in esito a un medesimo procedimento, a due o più sanzioni distinte per il medesimo fatto (pene detentive, pecuniarie e interdittive), ferma la diversa garanzia rappresentata dalla proporzionalità della pena, fondata sugli artt. 3 e 27 Cost. e sull'art. 49, par. 3, CDFUE. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. 7 CEDU - l'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171- ter della legge n. 633 del 1941, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174- bis della medesima legge. Il sistema di doppio binario sanzionatorio previsto in materia di protezione del diritto d'autore dagli artt. 171- ter e 174- bis - che puniscono con la reclusione congiunta alla multa e con una sanzione amministrativa pecuniaria, di natura sostanzialmente penale, le medesime condotte illecite - viola il diritto al ne bis in idem, secondo i criteri enucleati dalla Corte EDU, in quanto tra il procedimento penale e quello amministrativo non è ravvisabile una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, in modo che essi possano ritenersi preordinati ad una risposta coerente e unitaria alla tipologia di illeciti in esame. I due procedimenti perseguono infatti una funzione dissuasiva sovrapponibile e, benché originino dalla medesima condotta, non sono in alcun modo coordinati sotto il profilo probatorio e temporale; né è consentito al giudice penale - ovvero all'autorità amministrativa ove sia già intervenuto il giudicato penale - di tenere conto della sanzione già irrogata, in modo da evitare un trattamento sanzionatorio sproporzionato. La declaratoria di illegittimità costituzionale - limitata, secondo il petitum del rimettente, all'eventualità in cui il processo penale segua quello amministrativo - non è tuttavia idonea ad evitare tutte le possibili violazioni del diritto al ne bis in idem create dalla legge n. 633 del 1941, in particolare nell'ipotesi inversa a quella considerata (in cui il procedimento amministrativo segua il processo penale), né a conferire razionalità complessiva al sistema. Spetta pertanto al legislatore rimodulare la disciplina in esame in modo da assicurare un adeguato coordinamento tra le previsioni procedimentali e sanzionatorie, nel quadro di un'auspicabile rimeditazione complessiva dei vigenti sistemi di doppio binario sanzionatorio alla luce dei principi enunciati dalla Corte EDU, dalla Corte di giustizia UE e dalla Corte costituzionale. ( Precedenti: S. 145/20 - mass. 43533; S. 222/19 - mass. 40891; S. 43/18 - mass. 39971 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 117
  • Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 4