Pronuncia 162/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra A. P. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 7 maggio 2020, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi l'avvocato Antonella Patteri per l'INPS e l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Maria Rosaria San Giorgio
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Previdenza - Prestazioni ai superstiti - Natura e finalità - Carattere id reversibilità - Ratio - Ultrattività della solidarietà familiare. (Classif. 190005).
Parametri costituzionali
Previdenza - Prestazioni ai superstiti - Cumulo con i redditi aggiuntivi - Possibilità della decurtazione ex lege della pensione - Limite - Ragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma che non prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non possa eccedere l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi). (Classif. 190005).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 41
- legge-Art. 1, comma 41
- legge-Art. 1, comma 41