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Pronuncia 162/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, nel procedimento vertente tra A. P. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 7 maggio 2020, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio; uditi l'avvocato Antonella Patteri per l'INPS e l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio dell'8 giugno 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Maria Rosaria San Giorgio

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Previdenza - Prestazioni ai superstiti - Natura e finalità - Carattere id reversibilità - Ratio - Ultrattività della solidarietà familiare. (Classif. 190005).

L'istituto della pensione ai superstiti costituisce una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, Cost.) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, Cost.) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, Cost.). ( Precedenti: S. 174/2016 - mass. 38979; S. 286/1987 - mass. 4451 ). La ratio dei trattamenti di reversibilità consiste nel farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto. Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte. ( Precedenti: S. 88/2022 - mass. 44804; S.174/2016 - mass. 38979; S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552; S. 18/1998 ).

Previdenza - Prestazioni ai superstiti - Cumulo con i redditi aggiuntivi - Possibilità della decurtazione ex lege della pensione - Limite - Ragionevolezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della norma che non prevede che la decurtazione della pensione ai superstiti non possa eccedere l'ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi). (Classif. 190005).

Secondo la giurisprudenza costituzionale in tema di cumulo tra pensione e lavoro, la sussistenza di altre fonti di reddito può ben giustificare una diminuzione del trattamento pensionistico, in quanto la funzione previdenziale della pensione non si esplica, o almeno viene notevolmente ridotta, quando il lavoratore si trovi ancora in godimento di un trattamento di attività. Il legislatore, attraverso le norme che stabiliscono i detti limiti di cumulabilità, tiene conto della diminuzione dello stato di bisogno del pensionato che deriva dal reddito aggiuntivo e, nell'esercizio della sua discrezionalità, è chiamato a bilanciare i diversi valori coinvolti modulando la concreta disciplina del cumulo in armonia con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza. ( Precedenti: S. 241/2016 - mass. 39152; S. 275/1976 - mass. 8645 ). La regolamentazione del cumulo tra la prestazione previdenziale e i redditi aggiuntivi del suo titolare, laddove comporti una diminuzione del trattamento pensionistico, deve muoversi entro i binari della non irragionevolezza. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., il combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 e della connessa Tabella F, nella parte in cui, in caso di cumulo tra il trattamento pensionistico ai superstiti e i redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi stessi. La disciplina in esame altera il rapporto che deve intercorrere tra la diminuzione del trattamento di pensione e l'ammontare del reddito personale goduto dal titolare, esposto a un sacrificio economico in antitesi con la ratio solidaristica della reversibilità. Tale irragionevole risultato risulta nemmeno emendabile dalla sola applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal citato quarto periodo).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 41
  • legge-Art. 1, comma 41
  • legge-Art. 1, comma 41

Parametri costituzionali