Pronuncia 196/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, «seconda parte», del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nel procedimento vertente tra l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Firenze e Heather Ann Pamela Mclaughlin, con ordinanza del 16 aprile 2019, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, «seconda parte», del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Luca Antonini

Data deposito: Tue Jul 26 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Caricamento annuncio...

Massime

Tributi - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Redditi fondiari - Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo - Canoni non percepiti - Concorso alla formazione del reddito complessivo - Casi di deroga - Estensione a quelli in cui il contribuente non riscuota il canone/reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e violazione del principio di capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione. (Classif. 255023).

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTR Toscana in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998, nella parte in cui consente - per i contratti di locazione ad uso abitativo - che i canoni non percepiti non concorrano alla formazione del reddito complessivo solo in caso di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, e non anche nelle altre ipotesi in cui il contribuente non riscuota il canone/reddito e ve ne sia dimostrazione in sede giudiziaria. Il rimettente - pur ambendo all'estensione del detto regime, che deroga al principio per cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla loro percezione - non offre elementi sufficienti sulla fattispecie sottoposta al suo esame né risulta pacifico che nel giudizio a quo si tratti di una locazione ad uso diverso dall'abitativo; lo stesso omette, inoltre, di confrontarsi con la limitazione della deroga in parola ai soli contratti di locazione ad uso abitativo, senza considerare l'asimmetria rispetto alla locazione ad uso diverso, che ha caratterizzato lo sviluppo dell'ordinamento.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 26, comma 1