Pronuncia 198/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 6, in combinato disposto con l'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, società cooperativa consortile stabile, in proprio e quale capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), e altri e Consip spa e altri, con ordinanza del 26 aprile 2021, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti gli atti di costituzione del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, società cooperativa consortile stabile, in proprio e quale capogruppo mandataria di un costituendo RTI, di Ph Facility srl, in proprio e quale mandante del medesimo raggruppamento costituendo, di C. P. L. società cooperativa e di SOF spa, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, della Comat spa, nella qualità di mandataria del RTI, della Tepor spa, nella qualità di mandante del RTI e, quello, fuori termine, della Caitec srl, nella qualità di mandante del RTI; udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi gli avvocati Eugenio Picozza e Maria Vittoria Ferroni per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, Ph Facility srl, C. P. L. società cooperativa e SOF spa e l'avvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 5 luglio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 93, comma 6, e 216, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e rese esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Augusto Antonio Barbera
Data deposito: Tue Jul 26 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Pronunce della Corte costituzionale - Autorimessione - Condizioni - Necessario rapporto di strumentalità o pregiudizialità logica con la norma censurata. (Classif. 204002).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Evocazione, quali parametri interposti, di disposizioni dell'UE e convenzionali attinenti ai medesimi diritti tutelati da parametri interni - Salvaguardia della possibilità, da parte della Corte costituzionale e del rimettente, di un rinvio pregiudiziale, nonché, da parte di quest'ultimo, di disapplicare la norma interna. (Classif. 112003).
Parametri costituzionali
Legge - In genere - Legge penale - Principio di retroattività della lex mitior - Ambito di operatività - Estensione, oltre alle sanzioni in senso stretto, alle disposizioni di disciplina penale sostanziale, secondo i c.d. criteri Engel - Fondamento costituzionale e sovranazionale - Principio di uguaglianza, anziché di legalità della pena - Conseguente derogabilità, nei limiti della ragionevolezza - Applicabilità anche alle sanzioni ammnistrative (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni della disposizione che, in materia di appalti pubblici, prevede che la nuova disciplina più favorevole per l'escussione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante si applichi non retroattivamente). (Classif. 141001).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 93, comma 6
- decreto legislativo-Art. 216, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 7
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 49