Pronuncia 244/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 167 del codice penale militare di pace, promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di M. B., con ordinanza del 28 settembre 2021, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Francesco Viganò
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Militari - Ordinamento militare - Riconduzione nell'ambito del generale ordinamento statale e al sistema di garanzie sostanziali e processuali per questo previste. (Classif. 152002)
Reati militari - In genere - Trattamento sanzionatorio - Diversità rispetto ai corrispondenti reati comuni - Violazione del principio di uguaglianza - Condizioni. (Classif. 211001)
Parametri costituzionali
C. Reati militari - Distruzione o sabotaggio di opere militari - Sabotaggio per temporanea inservibilità - Attenuazione della pena quando il fatto, per la particolare tenuità del danno causato, sia di lieve entità - Omessa previsione - Violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena e della sua funzione rieducativa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 211001)
Norme citate
- codice penale militare di pace-Art. 167