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Pronuncia 244/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 167 del codice penale militare di pace, promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento penale a carico di M. B., con ordinanza del 28 settembre 2021, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 il Giudice relatore Francesco Viganò; deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Francesco VIGANÒ, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Francesco Viganò

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Militari - Ordinamento militare - Riconduzione nell'ambito del generale ordinamento statale e al sistema di garanzie sostanziali e processuali per questo previste. (Classif. 152002)

La Costituzione repubblicana - superata radicalmente la logica istituzionalistica dell'ordinamento militare e, ricondotto anche quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari e non - impedisce che la giurisdizione penale militare si consideri ancora come "continuazione" della "giustizia disciplinare" dei capi militari, tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia militare contro le violazioni "più gravi". ( Precedenti: S. 278/1987 - mass. 4434 ).

Reati militari - In genere - Trattamento sanzionatorio - Diversità rispetto ai corrispondenti reati comuni - Violazione del principio di uguaglianza - Condizioni. (Classif. 211001)

In linea di principio, una differenza di trattamento sanzionatorio tra reati militari e corrispondenti reati comuni viola l'art. 3 Cost. allorché essa non appaia sorretta da alcuna ragionevole giustificazione, stante la sostanziale identità della condotta punita, dell'elemento soggettivo e del bene giuridico tutelato. Differenze di trattamento sanzionatorio tra reati comuni e i corrispondenti reati militari non si pongono invece in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto siano giustificabili in ragione della oggettiva diversità degli interessi tutelati dalle disposizioni, comuni e militari, che vengono di volta in volta a raffronto, ovvero del particolare rapporto che lega il soggetto agente al bene tutelato. ( Precedenti: S. 215/2017 - mass. 40040; S. 273/2009 - mass. 34023; S. 286/2008 - mass. 32730, mass. 32731; S. 531/2000 - mass. 25922; S. 272/1997 - mass. 23419; S. 61/1995 - mass. 21917; S. 405/1994 - mass. 20935; S. 45/1992 - mass. 18029; S. 448/1991 - mass. 17686; S. 278/1990 - mass. 16655, mass. 16656; S. 213/1984 - mass. 13336; S. 4/1974 - mass. 6982 ).

Parametri costituzionali

C. Reati militari - Distruzione o sabotaggio di opere militari - Sabotaggio per temporanea inservibilità - Attenuazione della pena quando il fatto, per la particolare tenuità del danno causato, sia di lieve entità - Omessa previsione - Violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena e della sua funzione rieducativa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 211001)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 167, primo comma, cod. pen. mil. pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità. La mancata previsione di una causa di attenuazione del trattamento sanzionatorio per i fatti lievi abbracciati dall'ampio perimetro applicativo della disposizione censurata viola il principio di proporzionalità della pena, in quanto comporta che, anche rispetto a condotte che non provochino alcun disservizio significativo, il tribunale militare sia vincolato ad applicare una pena - fissata nel minimo edittale, eccezionalmente elevato, di otto anni di reclusione - che può risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, con pregiudizio allo stesso principio di individualizzazione della pena e alla funzione rieducativa. Al riscontrato vulnus costituzionale non è tuttavia possibile porre rimedio, come richiesto dalla Cassazione rimettente, estendendo alla disposizione censurata - limitatamente alle condotte di sabotaggio temporaneo cui si riferiscono le censure - l'attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen. per i delitti contro la personalità dello Stato ed applicabile anche al sabotaggio comune, considerato che, per gli specifici doveri di custodia che gravano sul militare, tale delitto non costituisce idoneo tertium comparationis . Si rivela invece adeguata, agli anzidetti fini, l'estensione della attenuante prevista dall'art. 171, n. 2), cod. pen. mil. pace per figure criminose contigue, consentendo così al giudice nei casi di lieve entità di diminuire la pena sino a un terzo, in applicazione della disposizione generale di cui all'art. 51, n. 4), del medesimo codice. ( Precedenti: S. 143/2021 - mass. 44024; S. 205/2017 - mass. 39668; S. 106/2014 - mass. 37900; S. 105/2014 - mass. 37899; S. 251/2012 - mass. 36711; S. 68/2012 - mass. 36174 ).

Norme citate

  • codice penale militare di pace-Art. 167