Pronuncia 257/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Latina nel procedimento vertente tra M.F. C. e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Latina, con ordinanza del 21 luglio 2021, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione di M.F. C.; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; udito l'avvocato Maria Antonietta Criscuoli per M.F. C.; deliberato nella camera di consiglio del 22 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Luca ANTONINI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Luca Antonini

Data deposito: Tue Dec 20 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: de PRETIS

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Massime

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Riverbero sul profilo della rilevanza e su quello della non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma che, con riguardo al trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari corrisposte ai dipendenti pubblici, non prevede l'applicazione della stessa tassazione agevolata prevista per quelli privati). (Classif. 112003).

L'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento può compromettere irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sul profilo della rilevanza, sia su quello della non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate. ( Precedenti: S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021- mass. 43572; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 150/2019 - mass. 41415; O. 147/2020 - mass. 43522; O. 108/2020 - mass. 43446 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTP di Latina in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, nella parte in cui, con riguardo al trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari corrisposte ai dipendenti pubblici, non prevede l'applicazione della stessa tassazione agevolata prevista per quelli privati. Il fondo di previdenza al quale il ricorrente nel giudizio a quo ha aderito è preesistente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 - che ha introdotto una disciplina organica del sistema della previdenza complementare - e, pertanto, la vicenda all'esame del rimettente rientra nella portata applicativa dell'art. 23, comma 7, lett. b ), del d.lgs. n. 252 del 2005, che stabilisce uno speciale regime fiscale transitorio per la categoria dei lavoratori c.d. "vecchi iscritti" ai "vecchi fondi". Il giudice a quo , invece, ha incentrato la sua attenzione sulla previsione di carattere generale di cui all'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 che, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevede l'ultrattività della normativa previgente, precludendo l'applicazione del regime agevolato di tassazione delle prestazioni introdotto dall'art. 11, comma 6, dello stesso decreto per i lavoratori privati).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 23, comma 6