Pronuncia 50/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, limitatamente alle seguenti parti: a) comma primo, limitatamente alle parole: «la reclusione da sei a quindici anni.»; b) comma secondo: integralmente; c) comma terzo, limitatamente alle parole «Si applicano», giudizio iscritto al n. 179 del registro referendum. Vista l'ordinanza del 15 dicembre 2021 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il Giudice relatore Franco Modugno; uditi gli avvocati Tommaso Romano Valerio Politi per l'Associazione PRO VITA E FAMIGLIA Onlus e per il Comitato per il No all'eutanasia legale, Alessandro Benedetti per l'Associazione Scienza & Vita e per l'Unione giuristi cattolici italiani (UGCI), Carmelo Domenico Leotta per il Comitato per il no all'omicidio del consenziente, Giovanni Doria per l'Associazione Movimento per la Vita, Mario Esposito per il Comitato per il no all'omicidio del consenziente, Piercarlo Peroni per il Comitato Famiglie per il no al referendum sull'omicidio del consenziente, Siro Centofanti per il Comitato per il NO all'uccisione della persona anche se consenziente, Tullio Padovani per l'Associazione La Società della Ragione APS, per l'Associazione Liberi di Decidere, per l'Associazione Mobilitazione Generale degli Avvocati (MGA), per l'Associazione Walter Piludu Ets Aps e per l'Associazione Chi si cura di te Aps, Marcello Cecchetti per l'Associazione A Buon Diritto Onlus Aps, per l'Associazione Utenti e Consumatori Aps, per l'Associazione Consulta di Bioetica Ets, per la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), per l'Associazione ArciAtea Aps e per l'Associazione VOX - Osservatorio italiano sui Diritti, Alfonso Celotto e Guido Aldo Carlo Camera per l'Associazione +EUROPA, Gianni Baldini e Gian Ettore Gassani per l'Associazione avvocati matrimonialisti italiani per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia (AMI), Filomena Gallo e Massimo Clara per il Comitato promotore Referendum eutanasia legale (Filomena Gallo, Marco Cappato, Wilhelmine Schett e Rocco Berardo, nella qualità di promotori e presentatori, Matteo Mainardi, Mario Staderini, Carlo Troilo, Mario Riccio, Monica Coscioni, Marco Gentili, Valeria Imbrogno, Vincenzo Maraio e Massimiliano Iervolino, nella qualità di presentatori); deliberato nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dell'art. 579 del codice penale (Omicidio del consenziente), dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 15 dicembre 2021. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Franco Modugno
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Facoltà dell'intervento ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti una scansione temporale definita, nell'avvio e nella conclusione. (Classif. 116001).
Parametri costituzionali
- legge-Art. 33
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Oggetto della richiesta - Limiti - Possibili ragioni di inammissibilità, ricavabili sia dall'art. 75, secondo comma, Cost. che dai requisiti richiesti per la formulazione del quesito - Irrilevanza dei propositi dei promotori. (Classif. 116001).
Parametri costituzionali
Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Diversità rispetto ai giudizi di legittimità costituzionale. (Classif. 116001).
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Diritto alla vita - Posizione privilegiata nell'ordinamento - Matrice di ogni altro diritto a tutela della persona, anziché di interessi collettivi - Prevalenza sulla libertà di autodeterminazione - Conseguente esclusione, al suo interno, del diritto a ottenere un aiuto a morire - Necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell'omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). (Classif. 081001).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 2