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Pronuncia 51/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), iscritto al n. 180 del registro, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di alcune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); in particolare: - art. 73, comma 1, limitatamente all'inciso «coltiva»; - art. 73, comma 4, limitatamente alle parole «la reclusione da due a 6 anni e»; - art. 75, limitatamente alle parole «a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;». Vista l'ordinanza del 10 gennaio 2022 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato conforme a legge la richiesta; udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 2022 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; uditi gli avvocati Mauro Ronco e Domenico Menorello per il Comitato per il no alla droga legale, Andrea Pertici e Gian Domenico Caiazza per il Comitato promotore referendum cannabis legale, nelle persone di Marco Perduca, nella qualità di promotore e presentatore, Riccardo Magi e Leonardo Fiorentini, nella qualità di presentatori; deliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), richiesta dichiarata legittima con ordinanza del 10 gennaio 2022, pronunciata dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Giovanni Amoroso

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - In genere - Contraddittorio - Soggetti diversi dai promotori, purché interessati alla decisione - Facoltà dell'intervento ammessa dalla Corte costituzionale - Esclusione di un diritto a partecipare al procedimento - Necessità che il procedimento rispetti una scansione temporale definita, nell'avvio e nella conclusione. (Classif. 116001).

Nella camera di consiglio di ammissibilità del referendum abrogativo, è consentita non solo l'illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori ( ex art. 33 della legge n. 352 del 1970), ma - prima ancora - possono essere ammessi le memorie presentate da soggetti diversi, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte costituzionale. Tale ammissione non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti prima che i presentatori illustrino le rispettive posizioni. ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42251; S. 13/2012 - mass. 36043; S. 5/2015, S. 28/2011 - mass. 35382, n. 27/2011 - mass. 35379, n. 26/2011 - mass. 35375, S. 25/2011 - mass. 35370, S. 24/2011 - mass. 35366, S. 17/2008 - mass. 32096, S. 16/2008 - mass. 32089; S. 15 del 2008 - mass. 32082) . Il procedimento per valutare l'ammissibilità del referendum abrogativo deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. ( Precedente: S. 31/2000 - mass. 25143 ).

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 33

Legge - Abrogazione - Effetto prodotto da atto radicalmente viziato nella sua formazione - Esclusione. (Classif. 141002)

L'atto affetto da vizio radicale nella sua formazione [come per la carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost.] è inidoneo ad innovare l'ordinamento e, quindi, anche ad abrogare la precedente normativa. ( Precedenti: S. 32/2014; S. 123/2011; S. 361/2010 ).

Parametri costituzionali

Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Controllo di ammissibilità - Normativa di risulta - Valutazione della Corte costituzionale - Condizione - Grave contraddittorietà rispetto al fine dell'iniziativa referendaria, che pregiudica la scelta libera e consapevole dell'elettore - Conseguente difetto di chiarezza e univocità del quesito - Irrilevanza della finalità assunta dal Comitato promotore (nel caso di specie: inammissibilità della richiesta di referendum per l'abrogazione di disposizioni penali e sanzioni amministrative del t.u. stupefacenti). (Classif. 116003).

Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, non solo la richiesta referendaria non può investire una delle leggi indicate nell'art. 75 Cost. o comunque riconducibili ad esse, ma è necessario che il quesito da sottoporre al giudizio del corpo elettorale consenta una scelta libera e consapevole, richiedendosi pertanto i caratteri della chiarezza, dell'omogeneità, dell'univocità del medesimo quesito, oltre che l'esistenza di una sua matrice razionalmente unitaria ( Precedenti: S. 10/2020 - mass. 42254; S. 17/2016 - mass. 38712 ; S. 16/1978 - mass. 14196 ). Nel quesito referendario ciò che rileva è il suo contenuto oggettivo, e non già la finalità soggettiva assunta dal Comitato promotore. Il referendum non consente di scindere il quesito e, quindi, non offre possibilità di soluzioni intermedie tra il rifiuto e l'accettazione integrale della proposta abrogativa ( Precedente: S. 12/2014 ). Non può essere inibita alla Corte costituzionale la valutazione della normativa di risulta allorché quest'ultima presenti elementi di grave contraddittorietà rispetto al fine obiettivo dell'iniziativa referendaria tali da pregiudicare la chiarezza e la comprensibilità del quesito per l'elettore. ( Precedenti: S. 24/2011 - mass. 35368; S. 15/2008 - mass. 32084; S. 45/2005 - mass. 29123) . (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione, nell'art. 73 t.u. stupefacenti, nel comma 1, dell'inciso «coltiva» nel comma 4, delle parole «la reclusione da due a sei anni e» e nell'art. 74 , nel comma 1, delle parole «a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni». Mentre, per la dichiarata intenzione del Comitato, il quesito referendario depenalizzerebbe la coltivazione domestica "rudimentale" della canapa indiana, in realtà esso produrrebbe un risultato, per un verso, più esteso, e per l'altro, illusorio. Sotto il primo profilo, la disciplina dei reati sugli stupefacenti - in ragione del fenomeno della reviviscenza che ha fatto seguito alla sentenza n. 32 del 2014 - è tornata ad applicarsi nella versione precedente alla novella del 2006. Ne deriva che l'esito positivo della richiesta referendaria andrebbe a depenalizzare direttamente la coltivazione delle piante da cui si estraggono le droghe "pesanti", di cui alle Tabelle I e III dell'art. 14, e, indirettamente, quella della pianta di cannabis, ricompresa nella Tabella II, peraltro anche nella dimensione agricola. Sotto il secondo profilo, rimarrebbe, invece, immutata la rilevanza penale della condotta di coltivazione non autorizzata di piante, tra cui la canapa, ex art. 28 dello stesso t.u. stupefacenti. Tale discrasia risulta fuorviante per il corpo elettorale, ridondando in difetto di chiarezza e univocità del quesito. La medesima richiesta referendaria è diretta anche all'eliminazione - per le condotte di rilievo penale aventi ad oggetto droghe "leggere" - della pena della reclusione, residuando la sola multa. Va al riguardo sottolineata la vistosa contraddittorietà - la quale ridonda in difetto di chiarezza, giacché il quesito chiederebbe all'elettore di operare una scelta illogica e contraddittoria - che conseguirebbe alla proposta eliminazione, derivandone un'irriducibile antinomia con il successivo comma 5, che applica la sanzione congiunta della reclusione e della multa per i medesimi fatti, se ritenuti di «lieve entità»). ( Precedenti: S. 23/2016; S. 27/1997: S. 28/1993 - mass. 19087 ).

Parametri costituzionali