Pronuncia 45/1957

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunziato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 25 T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con le seguenti ordinanze: 1. - Ordinanza 17 aprile 1956 della Corte di cassazione, Sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di Lasco Umberto, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Giuseppe Sabatini, Arturo Carlo Jemolo e Leopoldo Piccardi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 181 del Reg. ord. 1956; 2. - Ordinanza 16 novembre 1956 del Pretore di Leonforte nel procedimento penale a carico di Carosia Giovanni e Chiaramonte Pietro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 15 dicembre 1956 ed iscritta al n. 338 del Reg. ord. 1956. Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udite nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1957 le relazioni del Giudice Biagio Petrocelli; uditi gli avvocati Giuseppe Sabatini, Arturo Carlo Jemolo e il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti come in epigrafe: dichiara la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, nella parte che implica l'obbligo del preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1957. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI

Relatore: Biagio Petrocelli

Data deposito: Mon Mar 18 1957 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE NICOLA

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Massime

SENT. 45/57. RIUNIONE (DIRITTO DI) - DISCIPLINA GENERALE - INAMMISSIBILITA' DI REGIMI SPECIALI. (COST., ART. 17). LIBERTA' DI CULTO - RIUNIONI RELIGIOSE - NORME COSTITUZIONALI APPLICABILI. RIUNIONE (DIRITTO DI) - LIBERTA' RELIGIOSA - T.U. LEGGI P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 25: OBBLIGO DEL PREAVVISO PER LE RIUNIONI RELIGIOSE IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 17 della Costituzione contiene una netta affermazione della liberta' di riunione, ispirandosi a cosi' elevate e fondamentali esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed efficacia generalissime, tali da non consentire la possibilita' di regimi speciali, neanche per le riunioni a carattere religioso. Per questo tipo di riunioni gli artt. 8, primo comma, e 19 della Costituzione, che sanciscono la piena liberta' dell'esercizio del culto per tutte le confessioni religiose, devono essere coordinati con l'art. 17, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto riguarda e la liberta' delle riunioni stesse e i limiti a cui essa, nel superiore interesse della convivenza sociale, e' sottoposta. E' incompatibile con l'art. 17 della Costituzione, che prevede l'obbligo del preavviso all'autorita' esclusivamente per le riunioni in luogo pubblico, implicitamente escludendolo per ogni altra specie di riunione, la disposizione contenuta nell'art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in ordine al preavviso per le funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico. Tale disposizione non si giustifica in riferimento all'art. 19 della Costituzione, che vieta l'esercizio dei culti contrari al buon costume: nel nostro ordinamento giuridico non esiste il principio che ad ogni limitazione posta ad una liberta' costituzionale debba corrispondere il potere di un controllo preventivo dell'autorita' di pubblica sicurezza. Pertanto il detto art. 25 del T.U. delle leggi di p.s. e', per la parte di cui sopra, costituzionalmente illegittimo.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 25