Pronuncia 171/1963

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 151 del Codice penale, della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto, e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, recante concessione di amnistia e indulto, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 30 gennaio 1963 dal Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Lilli Giuseppe, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 9 marzo 1963; 2) ordinanza emessa il 9 marzo 1963 dal Pretore di Bracciano nel procedimento penale a carico di Gamberini Mario, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 6 aprile 1963. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 20 novembre 1963 la relazione del Giudice Aldo Sandulli; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riunisce i due giudizi di legittimità costituzionale proposti con le ordinanze indicate in epigrafe; dichiara infondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte con le stesse ordinanze: a) dell'art. 151 del Cod. penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; b) della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica. per la concessione di amnistia ed indulto e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, recante concessione di amnistia e indulto, in riferimento, agli artt. 3, 24 e 79 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Aldo Sandulli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 171/63 A. AMNISTIA E INDULTO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2, E DEL D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5, PER CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA NEL PROCESSO PENALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. (COST., ART. 24; LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2; D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5).

La legge 23 gennaio 1963, n. 2, e il d.p.r. 24 gennaio 1963, n. 5, concernenti la concessione di amnistia ed indulto, non contrastano con l'art. 24 Cost., sotto il riflesso che, una volta intervenuto il provvedimento di clemenza da essi disposto, l'imputato sarebbe privato, nel procedimento penale della possibilita' di dimostrare la propria innocenza. Trattasi, invero, di rilievo che non riguarda i provvedimenti in questione, ma gli effetti e l'applicazione dei medesimi, quali risultano regolati da disposizioni di carattere generale, contenute nel codice penale e in quello di procedura penale.

Norme citate

  • legge-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 171/63 B. AMNISTIA E INDULTO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2, E DEL D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5, PER CONTRASTO CON L'ART. 79, SECONDO COMMA, COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. (COST., ART. 79, SECONDO COMMA; LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2 E D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5).

La legge 23 gennaio 1963, n. 2, e il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, concernenti la concessione di amnistia e indulto, non hanno violato l'art. 79, secondo comma, Cost., per avere esteso l'applicazione dell'amnistia a fatti criminosi i quali, essendo gia' contemplati da proposte di amnistia presentate al Parlamento prima del disegno di iniziativa governativa che condusse a quella legge e quel decreto, erano stati compiuti successivamente alle proposte stesse. Infatti, anche se per buona parte dei reati amnistiati l'amnistia era gia' stata prevista da proposte presentate da singoli parlamentari anteriormente al disegno di legge governativo, quelle proposte non confluirono nell'iter della legge, non essendo state dal Parlamento ne' riunite, per un esame unitario, al disegno di legge governativo, ne' in alcun modo considerate in occasione dell'esame di questo, e anzi non essendo mai state prese in discussione.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 171/63 C. AMNISTIA E INDULTO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. (COST., ART. 3; COD. PEN., ART. 151; LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2 E D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5).

Non e' violato il principio di eguaglianza - posto nell'art. 3 Cost. - da parte della previsione legislativa, di carattere generale, di provvedimenti di amnistia, contenuta nell'art. 151 c.p. e dello specifico provvedimento di amnistia previsto dalla legge 13 gennaio 1963, n. 2, e concesso col D.P.R. 24 gennaio 1963, N. 5. E cio' sia perche' l'istituto dell'amnistia e' espressamente contemplato dall'art. 79 Cost., che ne contiene la disciplina, onde e' inconcepibile considerarlo in se' e per se' incompatibile con la Costituzione; sia perche' l'inconveniente che, mentre chi sia stato giudicato e condannato prima dell'amnistia viene a soffrire in tutto o in parte la pena, nessuna pena sopporta, per contro, chi venga giudicato dopo l'amnistia, si risolve non in una disparita' di diritto, ma in una mera e inevitabile disparita' di fatto, cui rimane estranea la legge.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 171/63 D. AMNISTIA E INDULTO - PROCEDIMENTO PER L'EMANAZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI - FINALITA' - FATTISPECIE DI LEGGE DI DELEGAZIONE CHE DISCIPLINA L'INTERO CONTENUTO DEL DECRETO PRESIDENZIALE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INFONDATEZZA. (COST., ART. 79; LEGGE 23 GENNAIO 1963, N. 2; D.P.R. 24 GENNAIO 1963, N. 5).

La ragione per cui l'art. 79 Cost. esclude che i provvedimenti di amnistia possano essere adottati direttamente con legge, e dispone invece che essi siano emanati dal Presidente della Repubblica a seguito di legge di delegazione, e' ispirata ad un'esigenza di tecnicismo e di tempestivita'. L'art. 79 non enuncia pero', ne' implica, l'esclusione della possibilita' che la legge di delegazione disciplini essa stessa, con assoluta puntualita', il contenuto che il provvedimento di clemenza dovra' adottare. E' dunque infondata, sotto questo riflesso, la questione di legittimita' costituzionale della legge 23 gennaio 1963, n. 2, recante delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto e del D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5, recante concessione di amnistia e indulto.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

Parametri costituzionali