Pronuncia 113/1968
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, e 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, recante "riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", promossi con due ordinanze in data 16 dicembre 1966 emesse, rispettivamente, dalla prima e dalla quinta sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei conti sui ricorsi di Scalise Pasquale e di Barlozzo Carlo, iscritte al n. 115 del Registro ordinanze 1967 e al n. 9 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967 e n. 50 del 24 febbraio 1968. Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra; 2) dell'art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra; 3) dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968. ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.
Relatore: Costantino Mortati
Data deposito: Fri Jul 19 1968 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SANDULLI
Massime
SENT. 113/68 A. PENA - SUO FINE RIEDUCATIVO - PENA PECUNIARIA - PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE - LEGITTIMITA'.
Norme citate
- legge-Art. 91
Parametri costituzionali
SENT. 113/68 B. ASSISTENZA - PENSIONI DI GUERRA - NON HANNO FUNZIONE ASSISTENZIALE.
Norme citate
- legge-Art. 91
- codice penale-Art. 28, comma 2
Parametri costituzionali
SENT. 113/68 C. EGUAGLIANZA - PENSIONI DI GUERRA - PERDITA DELLA PENSIONE IN SEGUITO A CONDANNA PENALE - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PENSIONI ORDINARIE - ILLEGITTIMITA'.
Norme citate
- legge-Art. 102
- codice penale-Art. 28, comma 2
- legge-Art. 91