Pronuncia 113/1968

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 28, secondo comma, n. 5, del Codice penale, e 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, recante "riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra", promossi con due ordinanze in data 16 dicembre 1966 emesse, rispettivamente, dalla prima e dalla quinta sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei conti sui ricorsi di Scalise Pasquale e di Barlozzo Carlo, iscritte al n. 115 del Registro ordinanze 1967 e al n. 9 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1967 e n. 50 del 24 febbraio 1968. Udita nella camera di consiglio del 12 giugno 1968 la relazione del Giudice Costantino Mortati.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale: 1) dell'art. 28, secondo comma n. 5, del Codice penale, per quanto attiene alle pensioni di guerra; 2) dell'art. 91 della legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra; 3) dell'art. 102 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968. ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Fri Jul 19 1968 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 113/68 A. PENA - SUO FINE RIEDUCATIVO - PENA PECUNIARIA - PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE - LEGITTIMITA'.

Non violano l'art. 27 della Costituzione le norme che stabiliscono la perdita del diritto a pensione come pena accessoria, giacche' la pena pecuniaria non contrasta di per se' con la funzione rieducatrice (e cio' anche quando, come risulta dalla precedente sentenza n. 67 del 1963, la pena stessa sia prevista in misura fissa).

Norme citate

  • legge-Art. 91

Parametri costituzionali

SENT. 113/68 B. ASSISTENZA - PENSIONI DI GUERRA - NON HANNO FUNZIONE ASSISTENZIALE.

Le norme che stabiliscono la perdita del diritto alla pensione di guerra in caso di sopravvenuta indegnita' non violano l'art. 38 della Costituzione, poiche' a differenza di quanto avviene per le pensioni assegnate in dipendenza di rapporti di lavoro, che rivestano indole previdenziale, quelle di guerra hanno diverso fondamento, prescindendo sia dalla situazione lavorativa di chi sia stato colpito da danno alla persona in conseguenza di evento bellico, sia dallo stato di bisogno in cui egli venga a trovarsi. Alle pensioni di guerra e' da riconoscere lo stesso carattere di indennizzo proprio del risarcimento dei danni di guerra.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 113/68 C. EGUAGLIANZA - PENSIONI DI GUERRA - PERDITA DELLA PENSIONE IN SEGUITO A CONDANNA PENALE - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE PENSIONI ORDINARIE - ILLEGITTIMITA'.

Contrastano col principio di eguaglianza le norme che stabiliscono la perdita della pensione di guerra per sopravvenuta indegnita' conseguente a condanna penale, risultando ingiustificata la differenza di trattamento che si e' venuta a determinare rispetto alla disciplina delle pensioni ordinarie in conseguenza delle sentenze di questa Corte n. 3 del 1966 e n. 78 del 1967 e, con effetti piu' generali, della legge n. 424 del 1966, caratterizzata dall'esclusione di qualsiasi influenza sul conferimento e sul mantenimento dei trattamenti di quiescenza a favore dei pubblici dipendenti delle condanne ad essi inflitte, quale che sia il reato che le ha determinate, anche il piu' gravemente lesivo dei supremi interessi dello Stato. Tale irragionevole diversita' di trattamento si manifesta in particolare nella distinzione che ne deriva fra i militari di carriera e quelli non professionali per il fatto che i primi, in quanto forniti di pensione privilegiata ordinaria in funzione di pensione di guerra (ex art. 637 legge n. 313 del 1968), conservano il relativo diritto dopo la condanna a reati, pur se tali da importare degradazione o destituzione, mentre i secondi, in dipendenza degli stessi fatti o di fatti delittuosi assai meno gravi, ne vengono privati. Ed ancora piu' incongrua appare la disarmonia che viene a verificarsi, nell'attuale sistema, nei riguardi della stessa categoria dei militari non di carriera, poiche', mentre prevede la revoca della pensione di guerra per sopravvenuta indegnita' del beneficiario, conserva poi quella privilegiata ordinaria di cui sia fornito colui al quale siano applicate sanzioni penali analoghe a quelle addebitabili all'altro.

Norme citate

Parametri costituzionali