Pronuncia 38/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 545, quarto comma, e 553 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1968 dal pretore di Pinerolo nel procedimento di esecuzione vertente tra Mauro Mario e Socratini Barreca Michelina, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968. Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 545, quarto comma, e 553 del codice di procedura civile sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, dal pretore di Pinerolo in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l' 11 marzo 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Fri Mar 20 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 38/70 A. ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI - CREDITI IMPIGNORABILI - COD. PROC.CIV., ART. 545, QUARTO COMMA - PIGNORABILITA' NELLA MISURA DI UN QUINTO DI STIPENDI SALARI DOVUTI ALL'ESECUTATO - ATTUA UN CRITERIO DI PROGRESSIVITA' - RAGIONEVOLEZZA - PRETESA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI PIGNORAMENTO PER CREDITI ALIMENTARI PREVISTA NEL TERZO COMMA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE ALLA NORMA DI CUI ALL'ART. 553 DELLO STESSO CODICE. (COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA).

Il limite di un quinto, stabilito dall' art. 545, quarto comma, Cod. proc. civile, ai fini della pignorabilita', per crediti in genere, degli stipendi e salari dovuti all'esecutato, risulta adottato dal legislatore in base ad un potere razionalmente esercitato, che riflette il criterio della progressivita', per cui chi ha una retribuzione piu' bassa viene colpito, in proporzione, con una minore incidenza di misura. La differenza del trattamento stabilito dalla detta norma rispetto alla variabilita' della misura dell'ammontare del pignoramento, prevista dal terzo comma dello stesso art. 545, che ne rimette la determinazione al Pretore, dipende dalla peculiare natura dell'obbligo corrispondente, condizionato da elementi variabili quali il bisogno dell'alimentando e la capacita' economica dell'obbligato, e non pone in essere quindi alcuna irrazionale discriminazione. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro la norma suddetta in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Per gli stessi motivi e' altresi' infondata l'analoga questione relativa alla norma di cui all'art. 553 cod. proc. civile, complementare della precedente, che dispone l'assegnazione al creditore della somma pignorata nella misura da lui richiesta, senza possibilita' di graduazione. V. anche sent. n. 20/1968.

Parametri costituzionali

SENT. 38/70 B. LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - APPLICABILITA' NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTENSIONE A CONSEGUENZE EVENTUALI E CONTINGENTI DETERMINATE DA EVENTI AD ESSO ESTRANEI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - COD. PROV. CIV., ART. 553 - ASSEGNAZIONE AL CREDITORE DELLA SOMMA PIGNORATA SU STIPENDI E SALARI - RIDUZIONE DEL MINIMO SALARIALE GARANTITO EX ART. 36 - IRRILEVANZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il principio dettato dall'art. 36 Cost. vale per regolare il rapporto di lavoro nell'ambito suo proprio, attinente alla sua conclusione ed attuazione, e non si estende alle contingenti ed eventuali conseguenze che possano essere occasionate da eventi che da quel rapporto prescindano. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 553 Cod. proc. civ., sollevata in relazione all'art. 36 Cost. nel presupposto che, disponendo l'assegnazione al creditore, nella misura da lui richiesta, della somma pignorata su stipendi o salari, potrebbe ridurre la retribuzione del debitore al di sotto del minimo salariale necessario per garantire a lui ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Parametri costituzionali