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Pronuncia 167/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 novembre 1971 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Urbino nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Zoppo Bruno, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 19 aprile 1972; 2) ordinanza emessa il 10 settembre 1971 dal tribunale di Milano nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Bellissimo Stefano, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1972 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 38 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGT OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

Massime

SENT. 167/72. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA COLONIA AGRICOLA O AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - APPLICAZIONE A SOGGETTI INABILI AL LAVORO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27, TERZO COMMA, E 38 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' non fondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 27, comma terzo, e 38 della Cost., dell'art. 216 del cod. pen., per avere il legislatore omesso di distinguere tra soggetti abili e soggetti inabili al lavoro, quando dispone che tutti coloro che si trovano nelle condizioni previste nei nn. 1, 2, 3, debbono essere assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Il presupposto delle misure di sicurezza, nella loro diversa articolazione, poggia sulla pericolosita' sociale del soggetto al quale vengono applicate. Soggetti nella fisica impossibilita' di agire, ben possono svolgere attivita' promotrice e direttiva nel complesso quadro delle manifestazioni penalmente illecite. La pericolosita' sociale di tali soggetti non puo' non essere prevenuta. Se il lavoro e' il mezzo piu' idoneo per conseguire il riadattamento sociale del soggetto, tuttavia l'impossibilita' fisica di questi a potervi attendere, non puo' far venir meno il fondamento giuridico su cui poggia la misura di sicurezza detentiva. Rientra nel quadro delle attribuzioni della direzione generale degli istituti di prevenzione e pena porre a disposizione del soggetto aspetti diversi ed articolati di attivita' e di trattamento, proprie di una comunita' di lavoro autonomamente organizzata. L'inabile al lavoro, colpito da una delle due misure di sicurezza, non perde i diritti previsti dall'art. 38, riconosciuti a qualsiasi cittadino, ove ne ricorrano i presupposti.