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Pronuncia 148/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 agosto 1972 dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze nel procedimento per misure di sicurezza a carico di Cosimi Ludovico, iscritta al n. 317 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972. Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 38 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe; b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 216 del codice penale, sollevata nella richiamata ordinanza, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

Massime

SENT. 148/73 A. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - SOGGETTI INABILI AL LAVORO - ASSUNTA VIOLAZIONE NEI LORO CONFRONTI DEI DIRITTI GARANTITI DALL'ART. 38 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 c.p., nella parte in cui impone, o rende facoltativa, l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro senza alcuna limitazione attinente alle condizioni di invalidita' al lavoro del soggetto alla stessa sottoposto, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, e gia' decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 167 del 1972.

Parametri costituzionali

SENT. 148/73 B. MISURE DI SICUREZZA - ASSEGNAZIONE AD UNA CASA DI LAVORO - COD. PEN., ART. 216 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO MOLTEPLICI PROFILI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

E' non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 216 c.p., sollevata in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. L'art. 216 c.p., non viola il principio di eguaglianza ne' sotto il profilo generico, ne' sotto il profilo specifico. L'assoggettamento degli invalidi al lavoro alla disciplina giuridica dell'art. 216 c.p. non e' in antitesi con la tutela costituzionale prevista per i lavoratori invalidi e in quanto tali. Il concetto di eguaglianza non puo' essere generalizzato oltre i limiti costituzionali che ad esso sono propri. Nell'invalido al lavoro destinatario della norma impugnata, e' presente una situazione soggettiva, tipica e assorbente: la condizione di socialmente pericoloso a causa e per effetto della sua condotta antigiuridica. Da cio' consegue che non sussiste una identita' di situazione giuridica, per effetto di una comune condizione fisica, tra l'invalido al lavoro socialmente pericoloso e l'invalido che tale non e'. Non viola il principio di eguaglianza sottoporre allo stesso trattamento - casa di lavoro - tanto soggetti validi, quanto soggetti invalidi. Presupposto della misura di sicurezza e' la pericolosita' sociale del soggetto, pericolosita' che puo' in concreto sussistere nonostante lo stato di invalidita'.