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Pronuncia 17/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 23 ottobre 1970 dal giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Marini Sergio ed altri e di Sander Gerda, iscritte ai nn. 348 e 349 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970. Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1973 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, del codice penale, sollevata in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dalle ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973. GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vezio Crisafulli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

Massime

SENT. 17/73 A. REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - CONCESSIONE DA PARTE DEL MINISTRO - IMPLICA UNA VALUTAZIONE DI OPPORTUNITA' POLITICA - CONDIZIONA DALL'ESTERNO L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - NON VIOLA L'ART. 102, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, cod. pen. non contrasta con l'art. 102 della Costituzione, poiche' la valutazione, rimessa al Ministro per la giustizia, in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere, e' tipicamente una valutazione di politica opportunita', che non puo' pertanto confondersi con l'accertamento dei fatti e l'applicazione ad essi delle norme di legge, caratterizzanti la funzione giurisdizionale: della quale l'autorizzazione condiziona - dall'esterno - il valido esercizio, che rimane - ove quella sia stata data - interamente riservato alla autorita' giudiziaria.

Parametri costituzionali

SENT. 17/73 B. REATI E PENE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - NON VIOLA L'ART. 113 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - PRESUPPONE CHE GLI ATTI AMMINISTRATIVI ATTENGANO A SITUAZIONI SOGGETTIVE DI DIRITTO O DI INTERESSE LEGITTIMO.

L'art. 313, terzo comma, seconda ipotesi, cod. ,pen., non contrasta con l'art. 113 della Costituzione, poiche' questa disposizione, statuendo che "contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" e che questa tutela "non puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione, o per determinate categorie di atti", presuppone logicamente che gli atti medesimi, per la loro natura o il loro oggetto, trovino di fronte a se' situazioni soggettive di diritto o di interesse legittimo: il che non si verifica nella specie, non potendosi configurare un diritto, od anche solo un interesse giuridicamente protetto, di chi sia indiziato di un reato ad essere, o non essere, sottoposto a procedimento penale.

SENT. 17/73 C. REATI E PENE - AMNISTIA E AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - DIFFERENZA.

La situazione conseguente al diniego di autorizzazione a procedere e' diversa da quella dell'amnistia, che ebbe a formare oggetto della sentenza di questa Corte n. 175 del 1971, poiche' l'amnistia incide, prima ancora che sul processo, sulla punibilita' del fatto, mentre l'autorizzazione a procedere si configura come un presupposto, la mancanza del quale impedisce che l'azione possa validamente essere iniziata o proseguire, togliendo efficacia agli atti processuali eventualmente posti in essere medio tempore e preclude percio' in modo assoluto al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito. - S. n. 175/1971.