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Pronuncia 168/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 14, 17 e 18 dicembre 1973 dalla Corte d'assise di Pisa rispettivamente nei procedimenti penali a carico di Sofri Adriano ed altro, di Menzione Ezio e di Fratoianni Aldo, iscritte ai nn. 71, 72 e 73 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974. Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale. Ritenuto che con ordinanze del 14,17 e 18 dicembre 1973 la Corte d'assise di Pisa ha sollevato, con identità di motivi, in riferimento agli artt. 21, comma primo, 25, comma secondo, e 3, comma primo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella parte in cui prevede il delitto di vilipendio alle Forze Armate; che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti onde essere decisi con unico provvedimento; che non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che le questioni sono state già dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974, e manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 21 e 3 della Costituzione, con l'ordinanza n. 180 del 1974; che non sono stati addotti motivi nuovi né sussistono ragioni per discostarsi dalla precedente decisione.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Pisa con le ordinanze in epigrafe e già dichiarate non fondate con sentenza n. 20 del 30 gennaio 1974 e manifestamente infondate con ordinanza n. 180 del 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Nicola Reale

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

Massime

ORD. 168/75. VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI - COD. PEN., ART. 290, NELLA PARTE IN CUI COMPRENDE IL REATO DI VILIPENDIO ALLE FORZE ARMATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 21, PRIMO COMMA, E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Ove una questione gia' dichiarata non fondata sia successivamente riproposta all'esame della Corte, questa ne dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza se non sono addotti motivi nuovi ne' sussistono ragioni che possano indurla a discostarsi dalla precedente pronunzia (nella specie e' stata dichiarata, in riferimento agli artt. 21, primo comma, 25, secondo comma, 3, primo comma, Cost., la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 290 c.p., gia' dichiarate non fondate con la sent. n. 20 del 1974 e manifestamente infondate con l'ord. n. 180 del 1974).