Pronuncia 11/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 1 aprile 1971 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Pasquali Carlo ed altro, iscritta al n. 309 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 10 settembre 1975. Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1976 il Giudice relatore Guido Astuti. Ritenuto che, con l'ordinanza di cui in epigrafe (emessa dal pretore di Roma il 1 aprile 1971 e pervenuta alla Corte il 2 luglio 1975), è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 23, 25, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale. Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza n. 168 del 1971; che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 650 del codice penale, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 13, 23 e 25, secondo comma, della Costituzione, e già decisa con la sentenza 5 luglio 1971, n. 168. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Guido Astuti

Data deposito: Wed Jan 12 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ROSSI

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Massime

ORD. 11/77. REATI E PENE - PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE - COD. PEN., ART. 650 - INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 13, 23 E 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 650 cod. pen. (inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita') sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 23 e 25, secondo comma, Cost., essendo stata, la stessa questione, gia' dichiarata infondata con sent. n. 168 del 1971, e non essendo stati prospettati nell'ordinanza nuovi profili, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza.