Pronuncia 74/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLIJ Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176 primo cpv. del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 dal Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Nuoro, sull'istanza proposta da Marino Luigi, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 257 del 13 settembre 1978. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, primo cpv., del codice penale sollevata dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Nuoro per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 74/79. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - RECIDIVO QUALIFICATO - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - NECESSITA' DELLA PREVIA ESPIAZIONE DI ALMENO QUATTRO ANNI DI RECLUSIONE E DI ALMENO TRE QUARTI DELLA PENA INFLITTA - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE DI SORVEGLIANZA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Con l'entrata in vigore della legge n. 6 del 12 febbraio 1975 il potere-dovere del giudice di sorveglianza di dichiarare inammissibile l'istanza del condannato volta ad ottenere il beneficio della liberazione condizionale, ove non ricorressero le condizioni di cui all'art. 176 cod. pen., e' stato trasferito alla Corte d'appello. E' percio' nel caso inammissibile, in quanto sollevata dal giudice di sorveglianza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 176, primo cpv., cod. pen., nella parte in cui prevede che la liberazione condizionale non possa essere concessa al recidivo qualificato se non previa espiazione di almeno quattro anni di reclusione e di almeno tre quarti della pena inflitta.