Pronuncia 1/1981
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del comb. disp. degli artt. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 348, secondo comma, e 351 cod. proc. pen., dell'art. 372 cod. pen. e dell'art. 351, cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze: 1. - Ordinanza emessa il 24 marzo 1976 dal Pretore di Cagliari nel procedimento penale a carico di Massa Giovanni, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 1976; 2. - Ordinanza emessa il 5 ottobre 1976 dal Pretore di Roma nel procedimento riguardante gli atti relativi a rifiuto di deposizione di Zanetti Livio, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 del 1977; 3. - Ordinanza emessa il 15 settembre 1977 dal Pretore di Sondrio nel procedimento penale a carico di Mambretti Giuseppe, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1978. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni - sollevate, rispettivamente, dai pretori di Cagliari, Sondrio e Roma con le ordinanze in epigrafe indicate - di legittimità costituzionale: - del combinato disposto degli artt. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 348, secondo comma, e 351 del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il giornalista dall'esenzione di testimoniare", in riferimento all'art. 21 della Costituzione; - dell'art. 351 cod. proc. pen., "nella parte in cui non enumera fra le persone che hanno il diritto di astenersi dal testimoniare i giornalisti e gli editori", in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione; - dell'art. 372 codice penale, "nella parte in cui punisce chi, avendo diffuso notizie attraverso la stampa ed altri mezzi di comunicazione, si rifiuta di deporre sulla fonte di quelle notizie", in riferimento all'art. 21 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Giulio Gionfrida
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMADEI
Massime
SENT. 1/81 A. PROVE - PROVA TESTIMONIALE - ASTENSIONE DEI TESTIMONI - MANCATA PREVISIONE DEL DIRITTO DEL GIORNALISTA E DELL'EDITORE DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 2
- codice di procedura penale 1930-Art. 348, comma 2
- codice di procedura penale 1930-Art. 351
Parametri costituzionali
SENT. 1/81 B. PROVE - PROVA TESTIMONIALE - ASTENSIONE DEI TESTIMONI - MANCATA PREVISIONE DEL DIRITTO DEL GIORNALISTA E DELL'EDITORE DI ASTENERSI DAL TESTIMONIARE - CONTRASTO CON L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.
Norme citate
- codice penale-Art. 372
- codice di procedura penale 1930-Art. 351
- codice di procedura penale 1930-Art. 348, comma 2
- legge-Art. 2