Pronuncia 209/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha emesso la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 519 e 539 cod. pen. (Violenza carnale - Età della persona offesa) promossi con le ordinanze emesse il 12 novembre 1976 dal tribunale di Bologna e il 16 settembre 1980 dal giudice istruttore del tribunale di Milano rispettivamente iscritte al n. 731 del registro ordinanze 1976 e al n. 126 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 1977 e n. 151 del 1981. Visti l'atto di costituzione di Bianchi Gianluigi e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore Oronzo Reale; udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 c.p. sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Bologna con l'ordinanza n. 731 del reg. ord. 1976; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 519 e 539 c.p. sollevata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza n. 126 del reg. ord. 1981. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Oronzo Reale

Data deposito: Wed Jul 06 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 209/83 A. - VIOLENZA CARNALE E ATTI VIOLENTI DI LIBIDINE - ETA' DELLA PERSONA OFFESA - CONSAPEVOLEZZA O MENO DELL'ETA' MINORE DEGLI ANNI QUATTORDICI - IDENTITA' DI TRATTAMENTO PENALISTICO - DICHIARAZIONI MENDACI DELLA PERSONA OFFESA - IRRILEVANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 539 cod. pen. La questione e' gia' stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale, in riferimento ad entrambi i parametri invocati. Peraltro, la ratio della norma impugnata - che consiste nell'esigenza di una piu' accentuata tutela del minore di anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla congiunzione carnale - esclude la lamentata violazione dell'art. 3 Cost. nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci della persona offesa. - S. nn. 107/1957, 19, 20/1971, O. n. 70/1973

SENT. 209/83 B. - VIOLENZA CARNALE E ATTI VIOLENTI DI LIBIDINE - CONSENSO DEL MINORE INFRAQUATTORDICENNE - EVOLUZIONE DEL COSTUME SOCIALE - FACOLTA' DELLA DONNA MINORENNE DI CHIEDERE L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA - DIVERSITA' DELLE FATTISPECIE PRESE A RAFFRONTO DAL GIUDICE A QUO - NECESSITA' DI INTEGRARE LA RICHIESTA DI INTERROMPERE LA GRAVIDANZA CON IL CONSENSO DEI GENITORI O CON L'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, primo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 519 e 539 cod. pen., sollevata sul presupposto dell'evoluzione del costume sociale nel senso di una maggiore capacita' delle giovani generazioni di autodeterminarsi, che ha trovato emanazione nell'art. 12 della l. n. 194 del 1978, che prevede la facolta' della donna minorenne di chiedere personalmente l'interruzione della gravidanza. Invero, da un lato, la volonta' della minore deve esser sempre integrata (o dall'assenso dei genitori o dall'autorizzazione del giudice tutelare) e pertanto non si puo' paragonare con il consenso al congiungimento carnale, che e' certamente solo personale; d'altro canto, l'asserito mutamento della situazione sociale deve essere apprezzato, in via primaria dal legislatore e comunque non e' da considerare cosi' rilevante da determinare l'accoglimento della questione.