Pronuncia 214/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO- Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 cod. proc. civ. (Eilcacia delle sentenze straniere e di provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione) promossi con le ordinanze emesse il 24 novembre e l'1 dicembre 1981 e il 20 aprile 1982 dalla Corte d'appello di Torino - sezione per i minorenni - sui ricorsi proposti da Saronne Aldo ed altra, da Bruna Michelangelo ed altra e da Bertetto Giovanni ed altra, rispettivamente iscritte ai nn. 173, 174 e 374 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'8 settembre 1982 e n. 310 del 10 novembre 1982. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i tre incidenti iscritti ai nn. 173, 174 e 374 RO. 1982, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 cod. proc. civ., sollevate colle ordinanze in epigrafe dalla Corte d'Appello di Torino - Sezione minorenni - in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo e 30 commi primo e secondo Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'1 luglio 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Mon Jul 18 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 214/83 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' PROPOSTA ALLA CORTE - IUS SUPERVENIENS - FATTISPECIE DI SUA NON APPLICABILITA' AI RAPPORTI PENDENTI - PERSISTENZA DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.

Permane la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale gia` sollevate in merito alla normativa sull'adozione internazionale antecedente alla legge 4 maggio 1983 n. 184, nonostante la sopravvenuta entrata in vigore di tale testo normativo, in quanto in base all'art. 76 della legge n. 184 cit. alle procedure per l'adozione di minori stranieri in corso al momento dell'entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima. (Ammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, comma primo, 30, commi primo e secondo, Cost. in relazione a provvedimenti di adozione di minori stranieri).

SENT. 214/83 B. PROCESSO CIVILE - DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE - PROVVEDIMENTO CONTENUTO NON IN UN ATTO GIURISDIZIONALE MA IN UN ATTO NOTARILE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMATIVA SULLA DELIBAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Qualora oggetto della delibazione della Corte di Appello non sia un atto di natura giurisdizionale, bensi` un atto notarile espressione di privata autonomia al relativo procedimento si applica l'art. 804 c.p.c. e non gli artt. 801, 796 e 797 c.p.c. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797, 801 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 primo comma, 30 commi primo e secondo Cost., in sede di delibazione di un atto di adozione di un minore straniero che, in base all'ordinamento dello stato estero di appartenenza, non aveva natura di atto giurisdizionale bensi` esclusivamente di atto pubblico notarile).

SENT. 214/83 C. PROCESSO CIVILE - DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE IN EPOCA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - INCOMPARABILITA', IN SEDE DI DELIBAZIONE, DELLA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE DETTATA DAGLI ORDINAMENTI STRANIERI CON QUELLA VIGENTE IN ITALIA - IMPOSSIBILITA' DI FAR DERIVARE DA TALE RAFFRONTO QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

In epoca anteriore alla legge n. 184 del 1983 dovendo, in sede di delibazione di provvedimenti di adozione, la valutazione effettuarsi esclusivamente sulla base delle norme dell'ordinamento processuale italiano (che non consentono, in principio, il riesame di merito del provvedimento da delibare) non erano comparabili la disciplina dell'adozione dettata dagli ordinamenti stranieri con quello vigente in Italia e, conseguentemente, da tale raffronto non si potevano far derivare questioni di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797, 801 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 comma primo e 30 commi primo e secondo Cost., per la parte in cui, in materia di delibazione di provvedimenti di adozione, non attribuiscono al giudice della delibazione il potere di valutare e di decidere se il concreto interesse del minore suggerisca di scegliere una specie di adozione diversa da quella che viene richiesta nel provvedimento da delibare). - V. sent. n. 11/1981.

SENT. 214/83 D. PROCESSO CIVILE - DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTI STRANIERI - ORDINE PUBBLICO - NOZIONE - CONCORRONO A DETERMINARLA ANCHE I PRINCIPI COSTITUZIONALI "SUPREMI" - FATTISPECIE - DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE - RISPONDENZA DELLE PROCEDURE STRANIERE DI ADOZIONE AGLI STESSI PRINCIPI VIGENTI PER LE PROCEDURE ITALIANE - MATERIA RICHIEDENTE SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Anche in sede di delibazione vengono in considerazione, attraverso il filtro dell'art. 797 c.p.c., i principi supremi dell'ordinamento costituzionale quale passaggio obbligato della tematica dell'ordine pubblico. Tuttavia, in materia di delibazione di provvedimenti di adozione, non compete alla Corte Costituzionale, ma al legislatore, nell'ambito della propria discrezionalita`, operare scelte in ordine ai rapporti tra ordinamento italiano e ordinamenti stranieri in quanto tali scelte, riferendosi ad un complesso normativo di estesa articolazione, comportano una serie di previsioni anche di natura organizzativa, come dimostrato dalla legge n. 184 del 1983 (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 796, 797 e 801 c.p.c. sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 comma primo e 30 commi primo e secondo Cost., per la parte in cui non consentono al giudice, in sede di delibazione di provvedimenti di adozione, di accertare la sussistenza del presidio, nella procedura straniera di adozione, delle stesse garanzie dettate dal codice civile per l'adozione in Italia). - V. sent. n. 11/1981.