Pronuncia 362/1985

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 413 comma secondo, cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 promosso con l'ordinanza emessa il 31 ottobre 1979 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Luigi Lavazza e Lorusso Andrea iscritta al n. 960 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 dell'anno 1980; udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 413 comma secondo c.p.c. (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) sollevata in riferimento con gli artt. 3 comma primo e secondo, 35 e 24 Cost., "nel senso di cui alla parte motiva" dell'ordinanza emessa il 31 ottobre 1979 dal Pretore di Torino nel procedimento civile tra la s.p.a. Luigi Lavazza e Lorusso Andrea. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Sat Dec 21 1985 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: PALADIN

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Massime

SENT. 362/85. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DATORE DI LAVORO - SCELTA DEL FORO - ASSERITO TRATTAMENTO DI FAVORE NEI CONFRONTI DELLA POSIZIONE PROCESSUALE DEL LAVORATORE NON RISCONTRABILE NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO ASSUMA LA VESTE DI ATTORE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'. - pc art. 413, secondo comma. - cst art. 3, primo e secondo comma, 35 e 24.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 413, comma secondo, c.p.c. (sub art. 1, l. 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 3, comma primo e secondo, 35 e 24 Cost., in quanto consentirebbe al datore di lavoro, che indossi la veste di attore, di evocare il lavoratore avanti il giudice del luogo della azienda, allorquando il rapporto si svolga nell'ambito della dipendenza dell'azienda. Non rientra, infatti, nei poteri della Corte costituzionale emanare - come le viene richiesto - una sentenza norma che, per un verso limiti l'applicabilita' della disposizione impugnata alle controversie individuali di lavoro promosse dal lavoratore e, per altro verso, le affianchi una nuova disposizione, che non consenta all'attore datore di lavoro di adire il giudice del luogo dell'azienda, ove oggetto della domanda, sia un rapporto di lavoro di addetto a dipendenza.