Pronuncia 147/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Della Bella Paolo ed altri, iscritta al n. 877 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 dell'anno 1981; Visto l'atto di costituzione di Della Bella Paolo ed altri; Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1987 il giudice relatore Giovanni Conso; Udito l'avv. Paolo Barile per Menescalchi Franco e Della Bella Paolo; Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 3 ottobre 1980, ha denunciato, "in riferimento all'art. 8, primo comma, Cost. anche in relazione agli artt. 7, primo comma, e 19 Cost.", l'illegittimità dell'art. 402 del codice penale, che punisce il vilipendio della religione dello Stato; e che la questione si fonda unicamente sul rilievo che l'art. 8 della Costituzione, "nello stabilire che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge", "esclude chiaramente che una qualsiasi confessione religiosa possa ritenersi assunta a religione dello Stato"; Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 10 aprile 1985) la legge 25 marzo 1985, n. 121, che autorizza "Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede" e che tale legge è entrata in vigore il 3 giugno 1985 con lo scambio degli strumenti di ratifica (v. Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144 del 20 giugno 1985); e che il punto 1 del detto protocollo addizionale stabilisce espressamente: "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano"; che spetta al giudice a quo verificare se, alla stregua di tale innovazione normativa, la questione, così come sollevata, sia ancora rilevante (v., analogamente, ordinanza n. 364 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987. Il cancelliere: MINELLI

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Thu Apr 23 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

ORD. 147/87. VILIPENDIO - DELLA RELIGIONE DELLO STATO - TRATTAMENTO PENALE DIFFERENZIATO DELLA RELIGIONE CATTOLICA RISPETTO ALLE ALTRE CONFESSIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.

Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione e` entrata in vigore la nuova legge 25 marzo 1985 n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, apportante modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra Repubblica italiana e Santa Sede) e il punto 1 del detto protocollo addizionale stabilisce espressamente: "Si considera non piu` in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola regione dello Stato italiano". Spetta, pertanto, al giudice 'a quo' riesaminare, alla stregua della nuova normativa, la rilevanza della questione sollevata. (Restituzione al giudice 'a quo' degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale dell'art. 402 cod. pen. in riferimento all'art. 8, comma primo, Cost., anche in relazione agli artt. 7, comma primo, e 19 Cost.). - O. n. 364/1985.