Pronuncia 1021/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente "Mutualità fascista - Istituto dell'assistenza di malattia ai lavoratori"), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1987 dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento civile vertente tra Bevilacqua Camillo e I.N.A.I.L. ed altro, iscritta al n. 411 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Udito l'avv. Enrico Ruffini per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Emilio Lecca per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente "Mutualità fascista - Istituto dell'assistenza di malattia ai lavoratori"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Tribunale di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1988. Il Presidente: CONSO Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 9 novembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Wed Nov 09 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 1021/88. PRESCRIZIONE E DECADENZA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI MALATTIA PREVISTE DALLA LEGGE N. 138/1943 - RITO DEL LAVORO - EFFETTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE CONSEGUENTE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO E PEDISSEQUO DECRETO DEL GIUDICE DEL LAVORO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - TRATTAMENTO ASSERITAMENTE DETERIORE RISPETTO AL RITO ORDINARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 11 GENNAIO 1943 N. 138, ART. 6, U.C. C.P.C. ARTT. 414 E 415. - COST., ARTT. 3 E 38.

PRESCRIZIONE E DECADENZA La incongruita' del termine di prescrizione, come gia' affermato dalla Corte, e' rilevante solo quando questo sia di durata tale da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce. Nella fattispecie, le modalita' e i tempi della procedura speciale hanno una modesta incidenza sul termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative previste dalla norma impugnata. Infatti, mentre nel rito ordinario l'interruzione della prescrizione consegue alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, in quello del lavoro - che si applica alla fattispecie in esame - essa deriva dalla notifica del decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, decreto che, peraltro, deve essere emesso entro cinque giorni dal deposito del ricorso. Va, comunque, rilevato che l'ordinamento prevede altri mezzi, oltre quello qui considerato, per l'interruzione della prescrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, u.c., della legge 11 gennaio 1943, n. 138, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S.n. 110/1982.