Pronuncia 149/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1985 dal Pretore di Catania, iscritta al n.809 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione di Gruen Eric e Gran Francis, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che, con ordinanza 10 luglio 1985, il Pretore di Catania sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 cod. pen. con riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.; che - ad avviso del Pretore - trattandosi di definire un giudizio penale nel quale egli stesso aveva tratto tre cittadini statunitensi che avevano esercitato in Italia la professione di "chiropratici" senza essere in possesso della prescritta abilitazione dello Stato, l'articolo denunziato (che è norma penale in bianco) manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da una parte, gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d'America non sono riconosciuti nella nostra Repubblica e, dall'altra non esiste nel nostro Stato né un corso di laurea in Chiropratica né conseguentemente l'omologa abilitazione professionale, per cui non potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l'art. 25 Cost.; che nulla è detto nella motivazione dell'ordinanza in ordine all'art. 10 Cost., tuttavia invocato come riferimento; che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata; Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato: dove è evidente che l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una professione, per la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l'abbia conseguita; che, al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere nell'ordinanza che lo Stato italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di "chiropratico" che la nostra legge ignora, mentre l'art.2229 cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi; che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo comma, Cost., in tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost., sì che l'art. 348 cod.pen. risulta assolutamente inapplicabile perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, e la questione proposta è del tutto irrilevante; che la questione è, perciò, manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, primo co., l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348 cod. pen., sollevata dal Pretore di Catania con ordinanza 10 luglio 1985 in riferimento agli artt. 10 e 25 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito: Tue Feb 02 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. 149/88. ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE - DIVIETO - ESERCIZIO DI CHIROPRATICA IN ASSENZA DI UN RICONOSCIMENTO LEGALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 348. - COST., ARTT. 10, 25.

Fino a quando lo Stato non riterra` di disciplinarne l'esercizio richiedendo una speciale abilitazione, la "chiropratica" costi- tuisce un lavoro professionale tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni (ex art. 35, primo comma, Cost.) ed iniziativa privata libera (ex art. 41 Cost.); pertanto l'art. 348 cod. pen. (che punisce l'esercizio abusivo di una professione per la quale e` richiesta una speciale abilitazione dello Stato) risulta asso- lutamente inapplicabile nel giudizio a quo ed irrilevante la questione che in tal caso lo concerne. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 348 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.).