Pronuncia 444/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e n. 1916, secondo comma, del codice civile (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1984 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Talamini Umberto ed altro, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7- bis dell'anno 1985; 2) ordinanza emessa il 26 novembre 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Genova con procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e De Pascale Angelo ed altri, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Uditi l'avv. Mario Lamanna per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., con ordinanza del Tribunale di Genova del 27 febbraio 1984 (reg. ord. n. 900/84) degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore; dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., con ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Genova del 26 novembre 1984 (reg. ord. n. 239/85) del secondo comma dell'art. 1916 c.c., nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito: Thu Apr 14 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 444/88 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DIPENDENTI - INFORTUNIO DA ESSI CAUSATO, PER COLPA, AD UN ALTRO LAVORATORE - AZIONE DI SURROGAZIONE DELL'I.N.A.I.L. - ESCLUSIONE - MANCATA PREVISIONE - INMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile per difetto di rilevanza, essendo stata sollevata in relazione alle norme disciplinanti l'azione di regresso dell'I.N.A.I.L., non applicabili nel giudizio a quo - vertente invece sull'azione di surroga ex art. 1916 cod. civ. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 11, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, denunciati - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. nella parte in cui non viene prevista l'esclusione della predetta azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 11
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 10

SENT. 444/88 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DIPENDENTI - INFORTUNIO DA ESSI CAUSATO, PER COLPA, AD UN ALTRO LAVORATORE - AZIONE DI SURROGAZIONE DELL'I.N.A.I.L. - ESCLUSIONE - MANCATA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' inammissibile per difetto di legittimazione del giudice a quo il quale procede con rito ordinario anziche' in qualita' di giudice del lavoro, nonche' per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916, secondo comma, cod. civ., denunziato - in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost. - nella parte in cui non viene prevista l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore.