Pronuncia 319/1989
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Lilli Emilia e Chieregato Massimo ed altri, iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989. Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Uditi l'avv. Manlio Nardi per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti; Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, del codice civile, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Gabriele Pescatore
Data deposito: Tue Jun 06 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA
Massime
SENT. 319/89 A. SURROGAZIONE - SURROGAZIONE DELL'ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RECUPERO DELLE INDENNITA' EROGATE ALL'ASSISTITO PER I DANNI ALLA PERSONA CAUSATI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI O NATANTI - PRELAZIONE SULL'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 319/89 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - SALUTE (TUTELA DELLA) - DIRITTO ALL'INTEGRITA' PERSONALE.
Parametri costituzionali
SENT. 319/89 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GARANZIA DI "MEZZI ADEGUATI" ALLE ESIGENZE DI VITA DEI LAVORATORI.
Parametri costituzionali
SENT. 319/89 D. SURROGAZIONE - SURROGAZIONE DELL'ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RECUPERO DELLE INDENNITA' EROGATE ALL'ASSISTITO PER I DANNI ALLA PERSONA CAUSATI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI O NATANTI - AZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - POSSIBILE PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DEL DANNEGGIATO ALL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEI DANNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Norme citate
- legge-Art. 28, comma 2
- legge-Art. 28, comma 3
- legge-Art. 28, comma 4