Pronuncia 319/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Lilli Emilia e Chieregato Massimo ed altri, iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1989. Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Uditi l'avv. Manlio Nardi per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti; Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, del codice civile, sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Gabriele Pescatore

Data deposito: Tue Jun 06 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 319/89 A. SURROGAZIONE - SURROGAZIONE DELL'ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RECUPERO DELLE INDENNITA' EROGATE ALL'ASSISTITO PER I DANNI ALLA PERSONA CAUSATI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI O NATANTI - PRELAZIONE SULL'INDENNITA' DOVUTA DALL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Nel caso di danni alla persona cagionati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, l'ente gestore di assicurazioni sociali cui sia iscritto il danneggiato puo' esercitare, ai fini del rimborso delle prestazioni erogate, due diverse azioni: una, 'ex' art. 1916 cod.civ., nei confronti del responsabile del danno; l'altra, 'ex' art. 28, L. n. 990 del 1969, nei confronti dell'assicuratore del danneggiante. Conseguentemente, nel giudizio promosso dall'I.N.P.S. nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 28 della L.n. 990 cit., difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1916 cod.civ. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 38 Cost. e relativa all'art. 1916, commi primo, terzo e quarto, in quanto consente che la surroga dell'ente gestore di assicurazioni sociali possa incidere sul diritto del danneggiato ad ottenere l'integrale risarcimento del danno).

Parametri costituzionali

SENT. 319/89 B. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - SALUTE (TUTELA DELLA) - DIRITTO ALL'INTEGRITA' PERSONALE.

L'integrita' personale e' configurata come "fondamentale diritto dell'individuo", con la prescrizione del dovere della Repubblica di tutelarlo (art. 32 Cost.) nonche' col riconoscimento della sua inviolabilita' ai sensi dell'art. 2 Cost., sicche' il legislatore deve prevedere misure idonee ad assicurarne il piu' ampio ristoro in caso di lesione. - S. n. 132/1985.

SENT. 319/89 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - GARANZIA DI "MEZZI ADEGUATI" ALLE ESIGENZE DI VITA DEI LAVORATORI.

Rispetto agli artt. 35 e 36, l'art. 38, comma secondo, Cost. e' disposizione speciale, ispirata a criteri di solidarieta' sociale e tesa ad assicurare ai lavoratori misure atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sulla loro attivita' lavorativa; essa crea veri e propri diritti di prestazione, vincolando lo Stato ad operare con organi ed istituti predisposti o da esso integrati, nel settore della disciplina dei rapporti sociali assicurativi nel senso voluto dalla Costituzione. - S. nn. 128/1973, 160/1974

Parametri costituzionali

SENT. 319/89 D. SURROGAZIONE - SURROGAZIONE DELL'ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RECUPERO DELLE INDENNITA' EROGATE ALL'ASSISTITO PER I DANNI ALLA PERSONA CAUSATI DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI O NATANTI - AZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE DEL DANNEGGIANTE - POSSIBILE PREGIUDIZIO DEL DIRITTO DEL DANNEGGIATO ALL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEI DANNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Il diritto dell'ente di previdenza e assistenza ad ottenere - mediante surroga nei confronti dell'assicuratore del danneggiante - il rimborso delle somme erogate all'assistito per i danni alla persona arrecatigli dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, non puo' pregiudicare il diritto del danneggiato all'integrale ristoro dei danni subiti, in quanto le prestazioni dell'ente previdenziale sono finalizzate ad assicurare al lavoratore la soddisfazione delle sue esigenze di vita in caso di eventi che incidono sfavorevolmente sull'attivita' lavorativa, e dunque non possono, eludendo tale scopo, sostanziarsi in una mera anticipazione di somme; ed in quanto la particolare configurazione e garanzia del diritto all'integrita' personale impongono al legislatore di prevedere misure idonee ad assicurarne il piu' ampio ristoro. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 38, comma secondo, 2 e 32 Cost. - l'art. 28, commi secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione "surrogatoria" ('rectius': in surrogazione) con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti. - v. massime 319/89 B e 319/89 C.

Norme citate

  • legge-Art. 28, comma 2
  • legge-Art. 28, comma 3
  • legge-Art. 28, comma 4