Pronuncia 422/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 177 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 giugno 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a Massaro Clemente, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 1989; 2) ordinanza emessa il 14 luglio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza relativo a Papale Alfredo, iscritta al n. 86 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen., nella parte in cui, in caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva tenuto conto del comportamento del condannato e delle limitazioni patite dal medesimo durante il periodo di libertà vigilata; che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti; che, con sentenza n. 282 del 1989, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 177 cod. pen. "nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo"; che, pertanto, la questione sollevata con le ordinanze in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177 cod. pen., sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Renato Dell'Andro

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: SAJA

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Massime

ORD. N. 422/89. PENA - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - REVOCA - DETERMINAZIONE DELLA RESIDUA PENA DETENTIVA - NECESSITA' DI TENER CONTO DEL TEMPO TRASCORSO IN LIBERTA' CONDIZIONALE, DELLE RELATIVE RESTRIZIONI E DEL COMPORTAMENTO DEL CONDANNATO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 177, comma primo, cod. pen., "nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo", rende manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale concernente il medesimo disposto normativo. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost.). - S. n. 282/1989.