Pronuncia 436/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 febbraio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia nel procedimento penale a carico di Nicotra Maximiliano, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990; 2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Refice Roberto, iscritta al n. 210 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Giovanni Conso

Data deposito: Wed Oct 10 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 436/90. PROCESSO PENALE (NUOVO RITO) - INCIDENTE PROBATORIO - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - DESTINATARI - DIFENSORE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI PRELIMINARI - RITENUTA ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Benche' il richiamo dell'art. 395 cod. proc. pen. all'art. 393, e la lettera delle espressioni usate in quest'ultimo, specie se poste a raffronto con quelle dell'art. 396, facciano ritenere che la richiesta di incidente probatorio proposta dal P.M. debba essere notificata alla persona sottoposta alle indagini preliminari ma non al difensore, altri aspetti di ordine sistematico (operativita' in materia delle previsioni degli artt. 61, circa la estensione alla persona sottoposta alle indagini preliminari dei diritti e delle garanzie dell'imputato, e 99, primo comma, circa la estensione al difensore delle facolta' e diritti dell'imputato, se non riservati personalmente a quest'ultimo; la finalita' della notifica, di consentire alle parti di svolgere attivita' - come la presentazione di deduzioni, documenti ecc. - che sottendono un adeguato esercizio della difesa tecnica; gli spazi ristrettissimi consentiti in proposito, e la prescrizione da parte dello stesso art. 593, secondo comma, della indicazione, nella richiesta del P.M., anche dei difensori delle persone interessate) inducono a sicuro contrario avviso. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 393, 395 e 396 cod. proc. pen. del 1988, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).