Pronuncia 593/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 517 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1990 dal Pretore di Massa - sezione distaccata di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Hadovic Safet, iscritta al n. 520 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 560, primo comma e 517 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dal Pretore di Massa - sezione distaccata di Pontremoli, con ordinanza del 18 giugno 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 593/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONE SUPPLETIVA - POSSIBILITA' - RICHIESTA DI RITI SPECIALI (NELLA SPECIE: RITO ABBREVIATO) - INAMMISSIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La fissazione del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio come ultima data entro la quale l'imputato puo' nel procedimento pretorile chiedere il giudizio abbreviato, e' del tutto coerente ed inscindibilmente connessa alla logica dell'istituto. L'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi che discendono dall'instaurazione di tale rito speciale (riduzione della pena di un terzo, preclusione per il P.M. ad effettuare contestazioni nuove o suppletive) trova infatti tutela solo in quanto la sua condotta consenta l'effettiva adozione di una sequenza procedimentale che permetta di raggiungere quell'obiettivo di rapida definizione del processo che il legislatore ha inteso perseguire. Se tale scopo non puo' essere raggiunto, perche' si e' gia' pervenuti alla fase dibattimentale, nell'inammissibilita' del rito speciale non puo' ravvisarsi alcuna violazione del diritto di difesa, dato che questo nel dibattimento ordinario e' pienamente garantito e non incontra, anzi, i limiti propri del giudizio abbreviato. Ne' la possibilita' del P.M. di effettuare in tale fase contestazioni nuove o suppletive puo' dirsi violatrice del principio di lealta' e correttezza nell'esercizio dell'azione penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 560, primo comma, e 517 cod. proc. pen.). - S. n. 277/1980 e O. nn. 361/1990 e 477/1990.

Parametri costituzionali