Pronuncia 243/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Bisani Lamberto, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990, sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, assumendo che "entrambi i termini (rispettivamente di giorni trenta per celebrare l'udienza preliminare e giorni dieci per l'avviso alla difesa della data dell'udienza) appaiono sproporzionatamente troppo esigui e si tramutano in una inefficienza dell'udienza preliminare, che viene intasata quantitativamente e qualitativamente da un carico eccessivo di processi che snaturano la funzione di filtro selettore e di deflazione dibattimentale assegnata alla udienza stessa dal legislatore, violando l'art. 418 comma 2 l'art. 97 Cost. e l'art. 419 comma 4 l'art. 24 Cost. sul diritto di difesa, che compete in egual misura a tutte le parti, pubbliche o private che siano, essendo tra l'altro il difensore di ufficio ulteriormente penalizzato rispetto al difensore di fiducia per la causale specificamente indicata all'odierna udienza dalla parte"; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, svolgendo argomentazioni estranee al presente giudizio; Considerato che con entrambe le questioni il giudice a quo si limita a prospettare genericamente la eccessiva brevità dei termini stabiliti dalle norme denunciate richiedendo a questa Corte una inammissibile pronuncia additiva che provveda a rideterminarne la durata, così sostituendosi integralmente nelle scelte che vanno riservate al legislatore; che la questione relativa all'art. 418, secondo comma, del codice di procedura penale difetta, altresì, del requisito della rilevanza, giacché la questione stessa è stata sollevata "all'esito della udienza preliminare" e, quindi, in uno stadio in cui la decisione di questa Corte risulterebbe del tutto priva di influenza nel giudizio a quo, avendo il rimettente già fatto applicazione della norma denunciata allorché ha fissato con decreto la data della udienza, giunta, ormai, al suo epilogo; che, di conseguenza, entrambe le questioni debbono essere dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418, secondo comma, e 419, quarto comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 24 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Giuliano Vassalli

Data deposito: Thu May 30 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CORASANITI

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Massime

ORD. 243/91 A. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FISSAZIONE - TERMINI: GG. 30 DALLA RICHIESTA E GG. 10 PER L'AVVISO AI DIFENSORI - LAMENTATA ESIGUITA' DEGLI STESSI - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIESTA DI PRONUNCIA ADDITIVA IN MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Manifesta inammissibilita' delle questioni per essere stata richiesta dal giudice a quo una pronuncia additiva (rideterminazione della durata dei termini) in materia di scelte riservate al legislatore.

ORD. 243/91 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FISSAZIONE TERMINI: GG. 30 DALLA RICHIESTA - LAMENTATA ESIGUITA' DELLO STESSO - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO L'APPLICAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - CONSEGUENTE IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione, per irrilevanza, essendo stata sollevata "all'esito della udienza preliminare" e, quindi, in uno stadio in cui la decisione della Corte costituzionale risulterebbe del tutto priva di influenza nel giudizio a quo, avendo il rimettente gia' fatto applicazione della norma denunciata.

Parametri costituzionali