Pronuncia 27/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1990 dalla Corte d'appello di Torino - Sezione speciale per i minorenni, nel ricorso proposto da Mora Patrizio ed altra, iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, Sezione speciale per i minorenni, con ordinanza del 19 giugno 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991. Il Presidente: CONSO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito: Thu Jan 24 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 27/91 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - MINORE FIGLIO BIOLOGICO DI UNO DEI CONIUGI - POSSIBILITA' DI ADOZIONE, SECONDO LA LEGGE ITALIANA, SOLO PER L'ALTRO - EFFETTO OSTATIVO DELLA NORMA ALLA DELIBAZIONE DI PROVVEDIMENTO STRANIERO DI ADOZIONE DA PARTE DI ENTRAMBI I CONIUGI - GIUDIZIO ESPRESSO IN TAL SENSO IN PUNTO DI RILEVANZA DAL GIUDICE A QUO - SINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.

Non puo' la Corte costituzionale valutare se dalla norma dell'art. 44, primo comma, lett. b) della legge 4 maggio 1983, n. 184, in virtu' della quale, anche in mancanza di accertato stato di abbandono (artt. 7 e segg. stessa legge) il minore che sia figlio biologico di uno dei coniugi (cioe' da lui generato) puo' essere adottato, ma soltanto dall'altro, sia o meno ricavabile un principio fondamentale rientrante, ai sensi dell'art. 797, n. 7, cod. proc. civ., nella nozione di ordine pubblico, trattandosi di questione eminentemente interpretativa e per di piu' riferita a un concetto (come quello di "ordine pubblico" nella indicata disposizione del codice) assai elastico ed indeterminato. Ne' puo', quindi, la Corte sindacare il giudizio espresso dal giudice 'a quo' col ritenere rilevante la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della suddetta disposizione dell'art. 44, primo comma, lett. b), della legge n. 184 del 1983, in quanto ostativa alla richiesta delibazione di un provvedimento straniero (nella specie svizzero) con il quale, nel caso suddetto, e' stata pronunciata l'adozione da parte di entrambi i coniugi.

SENT. 27/91 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ISTITUTO DELL'ADOZIONE - CONTENUTO - CATEGORIE DI INTERESSI TUTELATI - PREMINENZA DELL'INTERESSE DEL MINORE.

Come gia' piu' volte affermato, alla stregua delle direttive costituzionali (artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost.), l'istituto dell'adozione deve avere il proprio centro di gravita' nella tutela del preminente interesse del minore, rispetto al quale devono essere subordinati tanto gli interessi degli adottanti (o aspiranti tali) quanto quelli della famiglia di origine. - S. nn. 11/1981, 197/1986, 198/1986, 182/1988.

Norme citate

  • legge-Art.

SENT. 27/91 C. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DEL FIGLIO DEL CONIUGE - PRESUPPOSTI ED EFFETTI - DISCIPLINA (AUTONOMA) PREVISTA - ADOZIONE NON PIENAMENTE LEGITTIMANTE - CASI PARTICOLARI - FIGLIO BIOLOGICO DI UNO DEI CONIUGI - ADOZIONE CONSENTITA SOLO DA PARTE DELL'ALTRO E NON DI ENTRAMBI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UNITA' FAMILIARE E DI PARITA' MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Nella particolare figura dell'adozione del figlio del coniuge, esistono per un verso le esigenze di consolidare l'unita' familiare, agevolando l'inserimento in essa del minore che sia figlio (anche adottivo) di uno dei coniugi e per altro verso, d'evitare che l'instaurazione del nuovo rapporto comporti la rottura di quello esistente con l'altro genitore biologico e/o con i di lui parenti. Nella non facile composizione di tali esigenze, deve escludersi che il legislatore, nel configurare l'istituto, nell'autonoma regolamentazione adottata, nel prioritario interesse del minore, come adozione non pienamente legittimante, e, in particolare, con il non prevedere l'adozione da parte del genitore biologico del minore e quindi non consentire la delibazione di un provvedimento straniero contenente l'adozione di entrambi i coniugi, di cui uno genitore biologico del minore, abbia compiuto scelte contrastanti con il principio della parita' morale e giuridica dei coniugi: la sostanziale parita' fra essi e' assicurata, sul piano dei rapporti personali, dall'attribuzione ad entrambi i coniugi della piena potesta' sul minore, mentre, sul piano dei rapporti patrimoniali, le differenze si connettono all'intento di garantire l'interesse del minore (v. mass. precedente) rispetto al quale quello del genitore adottivo deve cedere. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. b), sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, Cost.). - S. n. 44/1990.

Norme citate

  • legge-Art. 44, comma 1

Parametri costituzionali