Pronuncia 285/1991
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quale modificato dall'art. 2, comma secondo, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Sgarbossa Alessandro, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza del 3 ottobre 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Ugo Spagnoli
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: GALLO
Massime
SENT. 285/91 A. REATO E PENA IN GENERE - DISVALORE OGGETTIVO DEI FATTI/REATO E INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA - COMPETENZE DEL LEGISLATORE E DEL GIUDICE - DEMARCAZIONE.
SENT. 285/91 B. LEGGI PENALI - POSSIBILITA', IN CASO DI NOTEVOLE DIVARIO TRA MINIMO E MASSIMO DELLA PENA EDITTALE, CHE IL LEGISLATORE INCLUDA IN UNO STESSO MODELLO DI GENERE UNA PLURALITA' DI SOTTOFATTISPECIE DI CUI SOLO IL GIUDICE SIA IN GRADO DI FAR EMERGERE LA DIVERSA GRAVITA' NEL DETERMINARE LA PENA - RIAFFERMAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO - PRECISAZIONI - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ARMI GIOCATTOLO.
Norme citate
- codice penale-Art. 133
- legge-Art. 5, comma 6
- codice penale-Art. 132
SENT. 285/91 C. ARMI - ARMI GIOCATTOLO PRIVE DEL TAPPO ROSSO OCCLUDENTE LA CANNA - PORTO IN LUOGO PUBBLICO - PREVISIONE DEGLI STESSI MINIMO E MASSIMO DI PENA EDITTALE STABILITI PER IL PORTO ABUSIVO DI ARMA COMUNE DA SPARO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA, DATA LA ORA RICONOSCIUTA APPLICABILITA', ANCHE NELLA PRIMA IPOTESI, DELL'ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 2