Pronuncia 285/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quale modificato dall'art. 2, comma secondo, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di Sgarbossa Alessandro, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza del 3 ottobre 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991. Il Presidente: GALLO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ugo Spagnoli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: GALLO

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Massime

SENT. 285/91 A. REATO E PENA IN GENERE - DISVALORE OGGETTIVO DEI FATTI/REATO E INDIVIDUALIZZAZIONE DELLA PENA - COMPETENZE DEL LEGISLATORE E DEL GIUDICE - DEMARCAZIONE.

In linea di principio, l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti-reato tipici e quindi del loro diverso grado di offensivita', spetta al legislatore mentre al giudice compete di valutare le particolarita' del caso singolo onde individualizzare la pena, stabilendo in base ad esse, nella cornice posta dai limiti edittali, quella adeguata in concreto. E poiche' gli ambiti delle due sfere non vanno confusi, e' compito del legislatore, attraverso un'adeguata articolazione dei trattamenti sanzionatori, rispettare il rapporto tra il principio della riserva di legge del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della pena.

SENT. 285/91 B. LEGGI PENALI - POSSIBILITA', IN CASO DI NOTEVOLE DIVARIO TRA MINIMO E MASSIMO DELLA PENA EDITTALE, CHE IL LEGISLATORE INCLUDA IN UNO STESSO MODELLO DI GENERE UNA PLURALITA' DI SOTTOFATTISPECIE DI CUI SOLO IL GIUDICE SIA IN GRADO DI FAR EMERGERE LA DIVERSA GRAVITA' NEL DETERMINARE LA PENA - RIAFFERMAZIONE E INTERPRETAZIONE DEL PRINCIPIO - PRECISAZIONI - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA DI ARMI GIOCATTOLO.

Ove vi sia un notevole divario fra il limite minimo ed un limite massimo della pena edittale, e' consentito al legislatore di includere nello stesso modello di genere una pluralita' di fattispecie diverse per struttura e disvalore, atteso che in tali casi sia possibile per il giudice - a norma degli artt. 132 e 133 cod.pen. - far emergere la differenza fra le varie sottospecie in ordine al loro diverso disvalore e graduare, su questa base, nell'ambito dei minimi edittali, la pena da irrogare in concreto. Tale rilievo, espresso dalla Corte riguardo ai raffronti tra le varie sottofattispecie ricomprese nell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110 del 1975, e tra queste ed altre disposizioni in materia di armi, pur dovendo essere ribadito, va anche correttamente inteso. Non se ne puo' arguire, infatti, anzitutto, che il giudice, quando ne sia il caso, non possa applicare i minimi edittali alla (o alle) sottofattispecie piu' gravi. Inoltre, esso non puo' essere dilatato fino al punto da tradursi in sovvertimento del rapporto (ved. massima A) tra il principio della riserva alla legge del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della pena. - S. n. 176/1986.

Norme citate

SENT. 285/91 C. ARMI - ARMI GIOCATTOLO PRIVE DEL TAPPO ROSSO OCCLUDENTE LA CANNA - PORTO IN LUOGO PUBBLICO - PREVISIONE DEGLI STESSI MINIMO E MASSIMO DI PENA EDITTALE STABILITI PER IL PORTO ABUSIVO DI ARMA COMUNE DA SPARO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA, DATA LA ORA RICONOSCIUTA APPLICABILITA', ANCHE NELLA PRIMA IPOTESI, DELL'ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La equiparazione, nell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, riguardo alla misura della pena edittale, delle ipotesi di porto in luogo pubblico di arma giocattolo priva del tappo rosso occludente la canna e di porto abusivo di arma comune da sparo - pur se frutto di un discutibile apprezzamento delle esigenze preventive e repressive in materia di possesso ed uso di armi giocattolo irregolari - non travalica i limiti della ragionevolezza in quanto, per l'effetto estensivo della disciplina concernente il porto di armi comuni da sparo al porto di armi giocattolo, risulta oggi applicabile anche nella seconda ipotesi l'attenuante del fatto di lieve entita' prevista dall'art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895: circostanza questa che oltre a rendere meno severo il trattamento sanzionatorio (la previgente disciplina escludeva la possibilita' di applicare alle armi giocattolo la suddetta attenuante) consente di differenziare, anche dal punto di vista normativo, il porto di arma comune dal porto di arma giocattolo, poiche' l'attenuante citata, per il suo carattere oggettivo, difficilmente potra' essere negata per le armi giocattolo, mentre per le armi comuni da sparo il suo riconoscimento e' meramente eventuale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, legge 21 febbraio 1990, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. S. n. 171/1986.

Norme citate

  • legge-Art. 2, comma 2

Parametri costituzionali